Pari opportunità e lavoro

Simbolo: Pari opportunità e lavoro

Per un’integrazione professionale riuscita sono necessari provvedimenti individuali, direttamente focalizzati sui bisogni della persona disabile. Le pari opportunità nel mondo del lavoro possono essere attuate soltanto se l’ambiente di lavoro è privo di barriere. Realizzare l’accessibilità sul posto di lavoro è vantaggioso a prescindere dall’assunzione di personale disabile. Un’azienda con un ambiente di lavoro già privo di barriere può assumere disabili ed è matura per una cultura della diversità.

La maggioranza delle persone con disabilità partecipa al mondo del lavoro: il 73,0 per cento dei disabili nel loro complesso e il 49,3 per cento di quelle fortemente limitate, contro l’87,9 per cento dei non disabili. Tuttavia, la metà di esse lavora a tempo parziale (perlopiù per motivi di salute), contro un terzo delle persone senza disabilità.

Essere assunti in un’azienda non significa necessariamente essere trattati alla pari degli altri. Molti dipendenti disabili incontrano ostacoli che impediscono loro di utilizzare le proprie competenze sul lavoro. Nel complesso, le persone con disabilità sono meno soddisfatte del loro lavoro rispetto a quelle senza disabilità. La loro principale fonte di insoddisfazione riguarda le condizioni di lavoro e il reddito. Ritengono inoltre meno sicuro il posto di lavoro rispetto ai dipendenti non disabili. Un altro aspetto da sottolineare è che, a causa della disabilità, i disabili consumano molta più energia per svolgere il loro lavoro: nelle indagini statistiche dichiarano più spesso delle persone non disabili di sentirsi esausti dopo il lavoro. Questo aspetto incide sugli impegni della vita privata e sulle occupazioni del tempo libero.

Ne consegue che resta ancora molto da fare ed è per questo che «Pari opportunità e lavoro» è un tema prioritario per l’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD). 

Basi legali

I provvedimenti individuali d’integrazione professionale sono in primo luogo di competenza dell’assicurazione per l’invalidità (AI). La legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) prevede misure per il mantenimento del posto di lavoro o per la reintegrazione dopo un’assenza per malattia o infortunio. L’AI distingue tra provvedimenti sanitari e provvedimenti professionali per la (re)integrazione e prestazioni in denaro quali reddito sostitutivo per limitazioni della capacità al guadagno.

I provvedimenti professionali dell’AI (art. 15-18d LAI) hanno l’obiettivo di permettere agli assicurati l’esercizio di un’attività lucrativa che consenta loro di mantenersi. Negli ultimi dieci anni, gli sforzi per la (re)integrazione nel mondo del lavoro sono stati nettamente intensificati. Ai fini dell’integrazione, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) può inoltre autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare alle disposizioni della LAI (art. 68quater).

Nel settore del lavoro, la legge sui disabili (LDis) è applicabile soltanto ai rapporti di lavoro di diritto pubblico della Confederazione (art. 3 lett. g). Nei rapporti di lavoro privati la protezione è meno estesa. In questo tipo di contratti riveste particolare importanza l’obbligo del datore di lavoro di proteggere la personalità del lavoratore (art. 328 CO).

Attuazione

Le pari opportunità sono compatibili con il mondo del lavoro. A patto che il mondo del lavoro sia reso accessibile a tutti e che si realizzino ambienti lavorativi atti a tener conto delle esigenze delle persone con disabilità.

Quale datore di lavoro, la Confederazione ha uno specifico obbligo d’integrazione professionale. Inoltre, intende assumere un ruolo di modello. L’Ufficio federale del personale (UFPER) assume il coordinamento dei provvedimenti d’integrazione professionale. Con il programma tematico «Pari opportunità e lavoro», l’UFPD promuove la sensibilizzazione, su tutto il territorio nazionale, ai posti di lavoro privi di barriere.

Ultima modifica 27.09.2024

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