Basi legali

Nuove costruzioni e ristrutturazioni

L’edificazione o la ristrutturazione di immobili soggette ad autorizzazione devono essere eseguite attenendosi alle prescrizioni della legge sui disabili (LDis), che prevede che tutte le costruzioni e gli impianti accessibili al pubblico e tutti gli immobili d’abitazione con più di otto unità abitative e gli edifici con più di 50 posti di lavoro devono essere accessibili alle persone disabili. Garantire l’accessibilità dell’edificio tuttavia non basta: la LDis stabilisce anche che se ne deve poter usare l’infrastruttura senza barriere, cioè aver accesso per esempio agli impianti sanitari e ad altri locali interni. D’altro canto, si tiene però sempre conto anche dei costi degli accorgimenti necessari: se sono sproporzionati, possono giustificare deroghe alle prescrizioni che vanno discusse in ogni singolo caso. Inoltre, anche altri interessi possono esentare dall’obbligo di adeguamento, per esempio quelli della protezione della natura e del paesaggio e quelli della sicurezza del traffico o dell’esercizio.

Lo standard minimo legale della LDis è concretizzato da diverse norme attuative. I disciplinamenti cantonali possono porre condizioni più severe.

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