Basi legali

La Costituzione federale contempla le basi necessarie per un sistema educativo integrativo a tutti i livelli. L’articolo 62 capoversi 2 e 3 sulla scuola prevede il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita e a un’istruzione scolastica speciale sufficiente. Gli offerenti di cicli di formazione e formazione continua sottostanno in generale al divieto di discriminazione sancito dall’articolo 8 capoverso 2.

Inoltre, le offerte di formazione e formazione continua della Confederazione sono soggette al divieto di svantaggiare della legge sui disabili (LDis; art. 2 cpv. 4 e 5), che prescrive che tutte le offerte di formazione devono essere organizzate in modo che le persone con disabilità possano fruirne.

La LDis prevede per altro anche una disposizione sulla scolarizzazione di base adeguata alle esigenze specifiche dei bambini e degli adolescenti disabili (art. 20). L’articolo stabilisce che i Cantoni provvedano affinché i bambini e gli adolescenti disabili possano beneficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche e promuovano l’integrazione dei bambini e degli adolescenti disabili nelle scuole ordinarie mediante forme di scolarizzazione adeguate.

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