Attuazione

Compensazione degli svantaggi

Nell’attuazione delle pari opportunità a tutti i livelli di formazione, la compensazione degli svantaggi è uno strumento importante. Compensare gli svantaggi significa adeguare le condizioni d’apprendimento e d’esame senza modificare i contenuti. La compensazione degli svantaggi può consistere in un ausilio tecnico, nell’assistenza personale, nella concessione di più tempo agli esami o in una modifica della forma d’esame. Per capire i quesiti letti da un apposito programma, una persona cieca ha bisogno di più tempo di una persona in grado di leggerli con i propri occhi. Lo stesso dicasi per l’inserimento delle risposte nella maschera elettronica. Per annullare lo svantaggio e dare a tutti le stesse possibilità, ai non vedenti è quindi concesso più tempo.

Istruzione scolastica di base

L’attuazione del mandato di formazione per l’istruzione scolastica di base è di competenza dei Cantoni, sostenuti e coordinati dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Rientra nel mandato anche la pedagogia speciale. L’obiettivo delle pari opportunità delle persone con disabilità è tuttavia l’inclusione e non la scolarizzazione separata in scuole speciali. Gli approcci integrativi vanno dunque preferiti alle soluzioni separative.

Formazione professionale e formazione generale del livello secondario II e formazione continua

Per la formazione professionale nel suo complesso, in particolare per la formazione professionale superiore, la maturità professionale federale e la formazione professionale continua è responsabile la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

Possibilità di sostegno

Per chi deve far fronte a costi supplementari dovuti a una disabilità nella formazione professionale o nella formazione professionale continua vi sono diverse possibilità di sostegno. Rientra nella sfera di competenza dell’assicurazione per l’invalidità (AI) la prima formazione professionale dei beneficiari di prestazioni AI e la formazione continua e la riformazione professionale delle persone assicurate. Inoltre, la legge federale sulla formazione continua (LFCo; art. 16) consente la concessione di aiuti finanziari ai Cantoni per promuovere l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti. Gli aiuti sono destinati alla promozione di competenze di base e consentono la frequenza di corsi di formazione continua anche a persone con difficoltà d’apprendimento.

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