Basi legali

La LDis stabilisce uno scadenzario per l’eliminazione degli svantaggi nella fruizione dei trasporti pubblici. Per i sistemi di comunicazione e di emissione dei biglietti, il termine legale per l’adeguamento alle esigenze delle persone disabili è scaduto alla fine del 2013. Per l’adeguamento dei trasporti pubblici e delle infrastrutture scadrà invece alla fine del 2023.

In virtù della LDis, le persone con disabilità hanno diritti soggettivi materiali che possono far valere interponendo ricorso. Chi è svantaggiato nei trasporti pubblici può far valere il diritto soggettivo e chiedere che lo svantaggio sia eliminato o che vi si rinunci (art. 7 cpv. 2 e art. 8 cpv. 1 LDis). L’obbligo di adeguamento è tuttavia sempre soggetto al principio della proporzionalità (art. 11 e art. 12 cpv. 2 e 3 LDis). Nel valutare la proporzionalità occorre ponderare fra loro gli interessi di tutte le parti in causa, vale a dire delle persone disabili, delle imprese di trasporto e della collettività nel suo insieme. È fondamentale, in questa ponderazione, considerare l’efficienza economica, la protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio e la sicurezza operativa. Se l’adeguamento si rivela sproporzionato, giusta l’articolo 12 capoverso 3 LDis deve essere offerta un’adeguata soluzione alternativa (p. es. Call Center Handicap, assistenti alla mobilità, servizi di trasporto ecc.). Le soluzioni alternative devono tuttavia soddisfare il criterio della proporzionalità e non essere discriminatorie.

https://www.edi.admin.ch/content/edi/it/home/fachstellen/ufpd/pari-opportunita/oeffentlicher-verkehr/gesetzliche-grundlagen.html