Partecipazione politica

Simbolo: Partecipazione politica

Andare a votare, partecipare alle elezioni, essere attivi politicamente. Diritti che non tutti vogliono esercitare, ma che tutti dovrebbero poter esercitare.

Le persone disabili devono poter partecipare effettivamente e pienamente alla vita politica e pubblica. A questo scopo ci vogliono seggi elettorali accessibili e informazioni senza barriere sulla politica, le elezioni e le votazioni. Ma cosa s’intende per «informazioni senza barriere»? Per le persone ipovedenti o non vedenti, si tratta di informazioni disponibili su siti Internet o in documenti PDF accessibili. Per le persone con disabilità intellettive o difficoltà di apprendimento, invece, sono contenuti tradotti in lingua facile. E per le persone ipoudenti o non udenti, si tratta di informazioni veicolate tramite video in lingua dei segni o filmati sottotitolati. Nonostante restino ancora molti ostacoli da superare, stando alle rilevazioni dell’Ufficio federale di statistica, le persone disabili partecipano alle votazioni federali nella stessa misura del resto della popolazione.

Basi legali

Conformemente all’articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale. La legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1) prevede le disposizioni esecutive necessarie per l’esercizio dei diritti politici. A livello federale, l’articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale garantisce i diritti politici a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Dall’entrata in vigore del nuovo diritto di protezione degli adulti, per persone interdette escluse dal diritto di voto s’intendono le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale (art. 2 LDP). Conformemente all’articolo 136 capoverso 2 Cost., a livello federale i diritti politici comprendono la partecipazione alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali e la possibilità di lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

Per poter esercitare i loro diritti politici, i cittadini devono avere la possibilità di informarsi su votazioni, iniziative e referendum. Particolare importanza, in questo contesto, rivestono le informazioni ufficiali. In generale, la LDis stabilisce che nei rapporti con la popolazione, le autorità devono considerare le esigenze particolari delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti (art. 14 cpv. 1). Nei limiti della compatibilità con il principio della proporzionalità (art. 11 LDis), le informazioni sui diritti politici devono quindi essere elaborate in una forma adeguata e accessibile anche agli aventi diritto di voto con disabilità.

Attuazione

Una condizione fondamentale per l’esercizio dei diritti politici da parte dei cittadini disabili è che siano previste procedure adeguate e accessibili, in particolare per il voto. I Cantoni devono provvedere affinché anche gli aventi diritto di voto con disabilità possano esprimersi alle urne oppure firmare iniziative popolari o referendum. In questo contesto si può ricorrere all’assistenza di terze persone, anche se l’obiettivo deve in ogni caso restare l’esercizio autonomo dei diritti politici. A tal fine riveste un’importanza fondamentale il voto elettronico, che può permettere in particolare agli aventi diritto di voto ciechi o ipovedenti di esprimersi senza l’aiuto di terzi, tutelando così la segretezza del voto. Tuttavia, prima di poter parlare di sistemi completamente accessibili, restano da risolvere alcuni problemi di sicurezza informatica. In merito all’introduzione del voto elettronico, nella seduta del 5 aprile 2017 il Consiglio federale ha deciso di avviare con i Cantoni i lavori legislativi necessari per il passaggio dall’attuale fase sperimentale all’esercizio ordinario.

A livello federale, la piattaforma «ch.ch» istituita dalla Cancelleria federale offre in forma accessibile numerose informazioni su elezioni e votazioni, corredate anche di video in lingua dei segni.

Successi e sfide

Le misure citate e le basi legali creano condizioni che permettono agli aventi diritto di voto con disabilità di esercitare il più autonomamente possibile il loro diritto di voto, il loro diritto elettorale attivo e altri diritti politici.

L’accessibilità delle informazioni ufficiali presenta tuttavia ancora un certo margine di miglioramento, non a livello legislativo, ma nella concretizzazione e attuazione delle prescrizioni vigenti. Un tema importante, in questo contesto, è costituito dall’informazione in lingua facile o in lingua dei segni.

Ultima modifica 27.09.2024

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