Passare al contenuto principale

Commissione federale per gli esperimenti sugli animali CFEA

La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali (CFEA) presta consulenza alla Confederazione e ai Cantoni su questioni relative alla sperimentazione animale ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi.

Compiti

La CFEA presta consulenza all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) su tutte le questioni relative alla sperimentazione animale.

La Commissione è inoltre a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi (art. 35 della legge sulla protezione degli animali). La CFEA assiste i Cantoni nell’esame delle domande di autorizzazione nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni federali in materia di protezione degli animali. Nel farlo, si adopera per evitare conflitti di interesse tra la Confederazione e i Cantoni.

Inoltre, la CFEA redige pareri in materia di legislazione. Può anche elaborare raccomandazioni e ulteriori pareri su temi specifici nel campo della sperimentazione animale.

Se necessario, collabora con la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano.

Organi

La CFEA conta al massimo nove membri. Essa si compone di almeno un rappresentante dei Cantoni e di specialisti in materia di sperimentazione animale, detenzione di animali da laboratorio e protezione degli animali (art. 148 cpv. 1 Ordinanza sulla protezione degli animali OPAn).

Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione e designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno.

L’USAV ne gestisce la segreteria e fornisce assistenza nelle questioni amministrative.

Per saperne di più:

Commissione federale per gli esperimenti sugli animali (CFEA)