Proteine animali trasformate: il Consiglio federale adegua la regolamentazione continuando a garantire un livello di sicurezza elevato
Berna, 26.11.2025 — Durante la seduta del 26 novembre 2025, il Consiglio federale ha adottato la revisione dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) e la nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come alimenti per animali e come concime (ORSOAn). I sottoprodotti di origine animale sono le parti derivate da animali non destinate al consumo umano. Le modifiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, permetteranno nuovamente di somministrare, nel rispetto di condizioni molto severe, determinate proteine animali trasformate ai suini e al pollame. In questo modo saranno sfruttati meglio i sottoprodotti ricavati da animali sani. Rimarrà invece in vigore il divieto di incorporare proteine animali negli alimenti per ruminanti. Queste modifiche non avranno alcun impatto diretto né sulle derrate alimentari, la cui sicurezza rimane inalterata, né sulla salute di consumatrici e consumatori.
Dal 1° gennaio 2026 sarà nuovamente autorizzata la somministrazione di determinate proteine animali trasformate ai suini e al pollame: le proteine di pollame potranno essere impiegate nell’alimentazione dei suini e, viceversa, quelle di suini nell’alimentazione del pollame. Resta invece in vigore il divieto di somministrare proteine animali trasformate ai ruminanti, introdotto nel 2001 per lottare contro l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nota anche come «mucca pazza». L’impiego di proteine di insetti – sino ad ora autorizzato esclusivamente per i pesci di allevamento – sarà esteso anche ai suini e al pollame. La nuova regolamentazione consentirà, inoltre, di somministrare ai non ruminanti gelatina e collagene di ruminanti. Rimarranno vietati nell’alimentazione degli animali i sottoprodotti di origine animale a rischio elevato, come le carcasse di animali. I sottoprodotti che presentano un rischio intermedio continueranno a essere trasformati in concimi, ma a condizioni più severe e rendendoli non commestibili per gli animali.
Catene di produzione separate a seconda della specie
Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza, le catene di produzione dovranno essere rigorosamente separate a seconda della specie animale. Questo significa che le aziende e gli stabilimenti dovranno impiegare linee di produzione distinte per ciascun tipo di proteina ed evitare che si mescolino accidentalmente tra di loro. Aziende e stabilimenti dovranno inoltre essere previamente autorizzati dalle autorità competenti e garantire una totale tracciabilità. Costituiranno un utile supporto direttive settoriali, la cui attuazione sarà regolarmente controllata dai servizi veterinari e dal controllo ufficiale degli alimenti per animali (Agroscope).
Riciclaggio sicuro e sostenibile dei sottoprodotti di origine animale
La revisione della legislazione in materia di sottoprodotti di origine animale garantisce la protezione della salute animale e umana e poggia su solide basi scientifiche, in particolare sulle valutazioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Consente inoltre di mantenere l’equivalenza con le disposizioni in vigore nell’Unione europea, che ha adattato la sua regolamentazione nel settembre del 2021 alla luce dei più recenti dati scientifici. Grazie a queste nuove conoscenze è oggi possibile riciclare determinati sottoprodotti di origine animale somministrandoli ai suini e al pollame e garantire, al contempo, un elevato livello di protezione della salute. Queste modifiche non avranno alcun impatto diretto sui prodotti alimentari e, pertanto, sulle consumatrici e sui consumatori, ma contribuiranno a un impiego più sostenibile delle risorse animali.
Le nuove disposizioni tengono infine conto delle condizioni specifiche dell’allevamento in Svizzera, dove le aziende hanno spesso dimensioni ridotte e allevano specie diverse, ad esempio suini e pollame o ruminanti e pollame. La regolamentazione è stata concepita in modo da evitare che queste aziende miste siano escluse dal riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale.
La revisione dell’ordinanza e la nuova ordinanza del DFI entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Il Consiglio federale adempie così la richiesta del Parlamento di allentare in modo mirato il divieto di impiego di farine animali introdotto nell’ambito della lotta alla BSE.
Categorie di sottoprodotti di origine animale
I sottoprodotti di origine animale si suddividono in tre categorie a seconda del livello di rischio. La categoria 1 (rischio elevato) include in particolare le carcasse di animali e alcune parti di ruminanti definite come «materiale a rischio specificato». Questi sottoprodotti devono essere eliminati in maniera sicura. La categoria 2 (rischio intermedio) include sottoprodotti che presentano un rischio per la salute pubblica e vanno eliminati secondo requisiti severi oppure trasformati secondo una procedura adeguata. La categoria 3 (rischio basso) riguarda animali sani abbattuti per il consumo umano, di cui alcune parti non vengono impiegate come derrate alimentari. Questi sottoprodotti sono usati principalmente nell’alimentazione degli animali da compagnia.
Proteine animali e insetti destinati all’alimentazione di animali da reddito