Il 13 giugno 2021 si voterà sulla legge COVID-19, che conferisce al Consiglio federale ulteriori competenze per attenuare le conseguenze negative della pandemia su società ed economia.

Di che cosa si tratta?
Nella primavera del 2020 il numero delle ospedalizzazioni dovute alla pandemia di COVID-19 è aumentato rapidamente, costringendo il Consiglio federale ad agire con sollecitudine. Fondandosi sulla legge sulle epidemie, il Governo ha dunque adottato provvedimenti volti a proteggere la popolazione dal contagio e a evitare il sovraccarico degli ospedali. Ha inoltre disposto l’erogazione di aiuti finanziari alle persone e alle imprese colpite dalle conseguenze economiche della pandemia. Poiché la legge sulle epidemie non prevede tali provvedimenti, il Consiglio federale ha dovuto fondarsi direttamente sulla Costituzione, che in presenza di un pericolo imminente gli conferisce la facoltà di prendere provvedimenti in virtù del diritto di necessità. La validità del diritto di necessità è limitata a sei mesi. Se occorre prolungare oltre questo termine i provvedimenti fondati direttamente sulla Costituzione, il Consiglio federale e il Parlamento devono elaborare una legge. Ed è appunto ciò che hanno fatto nel caso della legge COVID-19.
Decisione e referendum
nel settembre del 2020 il Parlamento l’ha adottata dichiarandola urgente affinché entrasse subito in vigore. Anche questa legge ha tuttavia una durata limitata: praticamente tutte le sue disposizioni decadranno alla fine del 2021. Poiché il referendum contro la legge è riuscito, saremo chiamati a votare.
Argomenti
Comitato referendario: Il comitato referendario deplora che la legge sia stata elaborata in tempi molto brevi e posta in vigore senza consultare il Popolo. Inoltre, accanto a elementi positivi, la legge ne contemplerebbe anche di deleteri, come le sovvenzioni per i media. Secondo il comitato, il Consiglio federale potrebbe aiutare in altro modo le persone danneggiate dai provvedimenti contro la pandemia.
Consiglio federale e Parlamento: Secondo il Consiglio federale e il Parlamento, la legge è necessaria per fare fronte alla crisi più grave dalla Seconda Guerra mondiale a questa parte. Assicura infatti un sostegno finanziario a centinaia di migliaia di persone e imprese in difficoltà, alleviandone così le sofferenze e preservando posti di lavoro e salari.
Aiuti finanziari
Dall’inizio della pandemia il Consiglio federale ha adottato un’ampia gamma di provvedimenti per attenuarne l’impatto economico su persone e imprese. La legge COVID-19 costituisce la base legale per l’indennità per lavoro ridotto, per l’indennità per perdita di guadagno per il coronavirus, per gli aiuti ai casi di rigore per ristoranti, alberghi, imprese che organizzano eventi o agenzie viaggi e per il sostegno a cultura, sport e media:
L’indennità per lavoro ridotto permette di evitare licenziamenti in tempi di crisi e preservare così posti di lavoro. L’assicurazione contro la disoccupazione assume per qualche tempo una parte dei costi salariali. La legge COVID-19 estende questa indennità a una cerchia più ampia di lavoratori, ad esempio a quelli con un contratto di durata determinata o agli apprendisti. Alle persone con un salario mensile non superiore a 3470 franchi è inoltre accordata un’indennità pari alla totalità del salario, anziché all’80 per cento. La legge ha inoltre snellito le formalità amministrative, rendendo più semplice e rapido il sostegno alle imprese. Nel 2020 la Confederazione ha versato quasi 11 miliardi di franchi a titolo di indennità per lavoro ridotto.
Delle nuove indennità beneficiano numerosi salariati e indipendenti direttamente o indirettamente colpiti dai provvedimenti adottati per contenere la diffusione della pandemia di COVID-19, ad esempio perché la loro impresa ha dovuto chiudere o gli eventi da essi proposti sono stati vietati. Hanno diritto all’indennità anche altre persone che devono interrompere il lavoro, ad esempio le persone particolarmente a rischio, quelle nei cui confronti è stata disposta una quarantena o i genitori che non possono più contare su terzi per la custodia dei figli.
La Confederazione finanzia parte degli aiuti versati dai Cantoni alle imprese particolarmente colpite dai provvedimenti adottati per lottare contro la pandemia, ad esempio i ristoranti, gli alberghi, le agenzie di viaggi o le imprese che organizzano eventi. Confederazione e Cantoni hanno già stanziato svariati miliardi a loro favore.
La cultura e lo sport sono stati particolarmente colpiti dal divieto di svolgere manifestazioni. La legge assicura un sostegno finanziario a imprese culturali, operatori culturali e organizzazioni culturali amatoriali, nonché ai club delle leghe professionistiche e semiprofessionistiche di calcio, hockey su ghiaccio, pallacanestro, pallavolo, pallamano e unihockey.
Più di 100 000 imprese e oltre un milione di persone hanno avuto e hanno bisogno di questi aiuti finanziari della Confederazione, il cui importo complessivo ammonterà probabilmente a circa 30 miliardi di franchi.
Risposte a domande frequenti
I media nazionali sono fondamentali per la nostra democrazia. Durante la pandemia la domanda di media attendibili è cresciuta come non mai. Parallelamente, sono però crollati gli introiti pubblicitari dei media. In particolare è venuta largamente o del tutto a mancare la pubblicità per manifestazioni sportive e culturali, gastronomia, turismo, imprese artigianali o negozi locali, e con essa un’importante fonte di finanziamento. Nel maggio del 2020 l’Assemblea federale ha incaricato il Consiglio federale di accordare ai media svizzeri un aiuto transitorio.
Non è chiaro quanto durerà ancora la pandemia. Non si può quindi prevedere per quanto tempo saranno necessari gli aiuti finanziari. La legge COVID-19 permette a Consiglio federale e Parlamento di continuare a erogare rapidamente aiuti finanziari qualora l’evoluzione della crisi lo rendesse necessario.
Grazie alla legge COVID-19, il Consiglio federale può assicurare che durante la pandemia la popolazione disponga in misura sufficiente di materiale medico importante. Per medicamenti importanti la legge gli conferisce ad esempio la facoltà di prevedere deroghe all’obbligo di omologazione o agevolazioni. Come confermato nel messaggio e nei dibattiti parlamentari sulla legge, questa possibilità è tuttavia ammessa soltanto per medicamenti innovativi che possono essere impiegati per curare la COVID-19, ma non per i vaccini. I vaccini sono omologati soltanto se è dimostrato che sono sicuri, efficaci e di qualità elevata. La legge consente infine alla Confederazione di assumere i costi dei test per il coronavirus.
La legge è limitata nel tempo; praticamente tutte le disposizioni decadranno alla fine del 2021. Se la lotta alla pandemia o la gestione della crisi lo richiedono, il Consiglio federale e il Parlamento possono prolungare la validità delle pertinenti disposizioni.
No.
Nel febbraio del 2020 la pandemia di COVID-19 ha raggiunto la Svizzera. I casi con decorso grave della malattia sono aumentati rapidamente. Il Consiglio federale ha perciò adottato provvedimenti a tutela della popolazione e a sostegno delle persone e delle imprese colpite dalle conseguenze economiche della pandemia. Chiamato ad agire in tempi brevi, si è visto costretto a ricorrere anche al diritto di necessità poiché la legge sulle epidemie non poteva fungere da base legale per tutti i provvedimenti. Previsto dalla Costituzione per crisi come quella attuale, il diritto di necessità ha tuttavia una validità limitata nel tempo.
No, conformemente alla Costituzione, l’emanazione della legge COVID-19 ha posto fine al diritto di necessità. La legge è stata elaborata rapidamente secondo la procedura democratica prevista. È stata emanata dal Parlamento e sottoposta al referendum e garantisce essa stessa il coinvolgimento dei Cantoni, delle parti sociali e del Parlamento nella gestione della crisi.
Nel corso della pandemia si è rivelata necessaria un’estensione degli aiuti finanziari. Per questo, il 18 dicembre 2020 e il 19 marzo 2021 il Parlamento ha deciso e posto immediatamente in vigore le indispensabili modifiche della legge COVID-19. Se la lotta alla pandemia o la gestione della crisi lo richiedono, il Consiglio federale e il Parlamento possono decidere ulteriori modifiche o prolungare la validità delle pertinenti disposizioni.
Formalmente, l’oggetto della votazione referendaria è la legge nel suo tenore originale del 25 settembre 2020. Le modifiche del 18 dicembre 2020 e del 19 marzo 2021 sono state sottoposte a referendum separati. Di fatto, tuttavia, in caso di rigetto della legge base verrebbero a cadere anche tutte le modifiche decise e poste urgentemente in vigore dall’Assemblea federale dopo il 25 settembre 2020.
Come previsto dalla Costituzione, se sarà respinta dal Popolo, la legge COVID-19 cesserà di applicarsi un anno dopo la sua adozione da parte del Parlamento, ossia il 25 settembre 2021. Verrebbe così a mancare la base legale per i provvedimenti di sostegno elencati, anche se dovessero essere ancora necessari. Tutte le modifiche della legge COVID-19 decise e poste urgentemente in vigore dall’Assemblea federale dopo il 25 settembre 2020 decadono contemporaneamente al testo di base contro il quale è stato lanciato il referendum. Questo riguarda ad esempio l’estensione degli aiuti per i casi di rigore e i contributi a fondo perso e i mutui per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico (modifica del dicembre del 2020). Ulteriori aiuti secondo le pertinenti disposizioni non sarebbero più possibili. Gli aiuti già versati o garantiti sotto forma di crediti o fideiussioni in base alla vigente legge COVID-19 resterebbero invece in essere.
No, un NO alla legge non impedirebbe al Consiglio federale di combattere la diffusione della pandemia con provvedimenti fondati sulla legge sulle epidemie, quali la chiusura di negozi e ristoranti o il divieto di manifestazioni. Resterebbero possibili anche l’acquisto e la distribuzione dei vaccini.
La trasposizione in una o più leggi federali non urgenti è lecita. Queste leggi, tuttavia, potrebbero entrare in vigore soltanto dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum o in caso di bocciatura del referendum nella votazione popolare. Nel frattempo, in assenza di basi legali, non potrebbe essere versata alcuna prestazione.
No, la trasposizione, nella sessione autunnale, del contenuto della legge COVID-19 (anche in forma modificata) in una o più nuove leggi federali urgenti è esclusa dalla Costituzione (art. 165 cpv. 4).
Se le condizioni richieste sono date, il Consiglio federale e il Parlamento possono introdurre, mediante ordinanze fondate direttamente sulla Costituzione, basi legali che potrebbero riprendere contenuti dalla legge COVID-19 respinta. Le condizioni per un’eventuale intervento in virtù del diritto di necessità sono le seguenti:
- è imminente o già in atto un grave turbamento;
- non vi sono basi legali su cui possano fondarsi i provvedimenti obiettivamente necessari per far fronte alla minaccia;
- i provvedimenti sono urgenti; un rinvio, in particolare in attesa dell’introduzione delle necessarie basi legali secondo la procedura legislativa ordinaria, non è possibile nemmeno applicando una procedura accelerata.
Se il Popolo respingerà la legge COVID-19, ordinanze fondate direttamente sulla Costituzione potranno essere emanate soltanto se sarà necessario adottare provvedimenti urgenti in seguito ad eventi imprevedibili al momento della votazione. L’estinzione, il 25 settembre 2021, della legge COVID-19 non è di per sé un motivo sufficiente.
Per medicamenti importanti il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di omologazione o agevolazioni. Come confermato nel messaggio e nei dibattiti parlamentari sulla legge, questa possibilità è tuttavia ammessa soltanto per medicamenti innovativi che possono essere impiegati per curare la COVID-19, ma non per i vaccini. I vaccini sono omologati soltanto se è dimostrato che sono sicuri, efficaci e di qualità elevata.
La legge COVID-19 non concerne le vaccinazioni, che sono disciplinate dalla legge sulle epidemie, entrata in vigore nel 2016 dopo essere stata accolta in votazione popolare. Questa prevede che, in presenza di un pericolo considerevole, i Cantoni o il Consiglio federale possono dichiarare obbligatoria la vaccinazione di gruppi di popolazione a rischio, di persone particolarmente esposte e di persone che esercitano determinate attività. In taluni casi l’inosservanza dell’obbligo vaccinale comporta determinate conseguenze, ad esempio il trasferimento in un altro reparto dell’ospedale, nel caso del personale sanitario. In Svizzera nessuno può tuttavia essere vaccinato contro la propria volontà.
Ultima modifica 06.04.2021
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