Obblighi generali

In virtù dell'articolo 31 («Statistiche e raccolta dei dati») della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD), gli Stati parte si impegnano a raccogliere informazioni appropriate che permettano loro di elaborare e attuare politiche volte all'adempimento degli obblighi della Convenzione. Per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata delle persone con disabilità, questo processo deve attenersi alle garanzie stabilite per legge, comprese quelle disposte dalla legislazione sulla protezione dei dati. Possiamo inoltre citare gli articoli 32 sulla cooperazione internazionale e 33 sull'applicazione a livello nazionale e sul monitoraggio.

https://www.edi.admin.ch/content/edi/it/home/fachstellen/aktuell/recht1/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde/allgemeine-verpflichtungen.html