Diritti specifici / Argomenti principali

Gli articoli da 5 a 30 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) enunciano tutta una serie di diritti specifici, che qui di seguito sono raggruppati per tema ed enumerati o commentati più diffusamente:

  • Uguaglianza: in base all'articolo 5 gli Stati parte devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire ai disabili un'effettiva protezione giuridica. L'articolo 12 tratta più nello specifico il diritto dei disabili al riconoscimento della propria personalità giuridica su un piano di parità con gli altri. Il Comitato per i diritti delle persone con disabilità ha pubblicato un'osservazione generale (General Comment) in merito a quest'ultima disposizione.
  • Sicurezza: secondo l'articolo 11, in situazioni di rischio, inclusi i conflitti armati, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali, alle persone con disabilità devono essere garantite sicurezza e protezione. L'articolo 14 verte sulla libertà e sulla sicurezza della persona. L'articolo 15 vieta la tortura, le pene o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti. L'articolo 16 statuisce il diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti. L'articolo 17, infine, protegge l'integrità della persona.

  • Formazione: in base all'articolo 24, gli Stati parte devono garantire l'inclusione scolastica delle persone con disabilità a tutti i livelli e vigilare affinché non siano escluse dal sistema di istruzione generale.
  • Occupazione: l'articolo 27 attiene al tema «lavoro e occupazione». L'articolo 28 ha per oggetto il diritto a condizioni di vita adeguate e la protezione sociale.

  • Vita quotidiana/privata: il diritto alla vita è disciplinato all'articolo 10, in virtù del quale gli Stati parte devono adottare tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri. L'articolo 22 garantisce il rispetto della sfera privata, l'articolo 23 quello del domicilio e della famiglia. Sono inoltre sanciti il diritto alla vita indipendente e all'inclusione nella società (art. 19) e il diritto alla libertà di movimento e alla cittadinanza (art.18).
  • Vita pubblica/accesso alla giustizia: l'articolo 13 garantisce alle persone con disabilità l'accesso alla giustizia su base di uguaglianza con gli altri. L'articolo 29 regolamenta la partecipazione alla vita politica e pubblica, l'articolo 30 la partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport.

  • Accessibilità: il capoverso 1 dell'articolo 9 impone agli Stati parte di prendere misure volte a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie d'informazione e comunicazione, nonché ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Il Comitato per i diritti delle persone con disabilità ha pubblicato un'osservazione generale al riguardo. Va inoltre menzionato l'articolo 21, il quale assicura la libertà di espressione e opinione, nonché l'accesso all'informazione.
  • Salute: la disposizione principale in materia di salute è l'articolo 25 cui si aggiunge l'articolo 26, che disciplina l'abilitazione e la riabilitazione.

  • Mobilità: l'articolo 20 è dedicato al tema della mobilità personale, cui attiene anche l'articolo 9 sull'«accessibilità».

  • Protezione specifica: l'articolo 6 è rivolto espressamente alle donne disabili, le quali rischiano di essere soggette a discriminazioni multiple fondate tanto sulla disabilità quanto sul sesso. Gli Stati parte devono quindi adottare ogni misura idonea a garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità. L'articolo 7 è rivolto ai minori con disabilità e prevede anch'esso una speciale tutela. Tra i principi generali della Convenzione si annoverano anche il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto degli stessi a preservare la propria identità (art. 3 lett. h). In virtù dell'articolo 4 capoverso 3, in fase di applicazione della disposizioni della Convenzione, gli Stati parte devono tutelare anche gli interessi dei minori.
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