La legge sui disabili (LDis) si applica solo ai rapporti di lavoro retti dalla legge sul personale federale (LPers), ovvero limitatamente ai casi in cui il datore di lavoro è la Confederazione. Sono considerati datori di lavoro ai sensi della suddetta legge il Consiglio federale, l'Assemblea federale per i Servizi del Parlamento, le Ferrovie federali svizzere e il Tribunale federale (art. 3 cpv. 1 LPers), i dipartimenti, la Cancelleria federale, i gruppi e uffici, nonché le unità amministrative decentralizzate nella misura in cui il Consiglio federale deleghi loro le corrispondenti competenze. A norma dell'articolo 13 LDis, la Confederazione deve, in quanto datore di lavoro, adoperarsi con ogni mezzo a sua disposizione per garantire ai disabili pari opportunità e adottare i provvedimenti necessari all'attuazione della legge in tutti i rapporti di lavoro e a tutti i livelli, in particolare in occasione dell'assunzione di personale.