Basi legali

Conformemente all’articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale. La legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1) prevede le disposizioni esecutive necessarie per l’esercizio dei diritti politici. A livello federale, l’articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale garantisce i diritti politici a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Dall’entrata in vigore del nuovo diritto di protezione degli adulti, per persone interdette escluse dal diritto di voto s’intendono le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale (art. 2 LDP). Conformemente all’articolo 136 capoverso 2 Cost., a livello federale i diritti politici comprendono la partecipazione alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali e la possibilità di lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

Per poter esercitare i loro diritti politici, i cittadini devono avere la possibilità di informarsi su votazioni, iniziative e referendum. Particolare importanza, in questo contesto, rivestono le informazioni ufficiali. In generale, la LDis stabilisce che nei rapporti con la popolazione, le autorità devono considerare le esigenze particolari delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti (art. 14 cpv. 1). Nei limiti della compatibilità con il principio della proporzionalità (art. 11 LDis), le informazioni sui diritti politici devono quindi essere elaborate in una forma adeguata e accessibile anche agli aventi diritto di voto con disabilità. 

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