Qui può trovare direttamente le FAQ di EasyGov:
https://faq.easygov.swiss
Se non avete ancora creato un conto utente sul portale EasyGov, qui potete registrarvi in tutta semplicità: www.EasyGov.swiss. Per creare il vostro conto utente personale ci vorranno soltanto pochi minuti: in seguito potrete collegarlo alla vostra fondazione o al vostro ufficio di revisione. La richiesta di collegamento sarà verificata e confermata entro 14 giorni. Per eventuali domande potete rivolgervi all’assistenza clienti di EasyGov: EasyGov Service Desk: +41 58 467 11 22, Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 22:00.
Maggiori informazioni sono disponibili nel promemoria «Introduzione di una piattaforma digitale per le fondazioni sottoposte alla vigilanza federale».
Se desiderate continuare a comunicare con l’AVF per posta dovrete utilizzare il nuovo indirizzo (Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni AVF, Casella postale, 1211 Ginevra 26) e il modulo per la comunicazione per posta compilato. Le preghiamo die allegare un solo modulo per ogni invio postale (il primo nella busta).
Abbiamo redatto due promemoria relativi ai due canali di comunicazione ora disponibili: digitale tramite EasyGov e per posta tramite i moduli.
L’AVF si trova attualmente in un processo di profonda trasformazione che comporta in particolare una riorganizzazione, un progetto di digitalizzazione (eESA) e l’attuazione di una nuova strategia di vigilanza. Questi tre aspetti sono interdipendenti. Con il passaggio a un nuovo modus operandi adeguiamo anche gli ambiti di competenza delle collaboratrici e dei collaboratori dell’AVF.
La maggior parte delle fondazioni non ha più un solo ma più interlocutori, che possono cambiare a seconda dell’affare. Ciò significa che un intero team dell’AVF è a disposizione della vostra fondazione. Questa misura dovrebbe consentirci di evitarvi tempi di attesa troppo lunghi.
EasyGov - la comunicazione digitale
Per ricevere assistenza potete contattare il Service Desk di EasyGov al numero +41 58 467 11 22, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 22.00.
Cfr. il seguente video:
Di norma, entro 14 giorni dovreste ricevere una lettera (applicazione procura) all’indirizzo della vostra sede indicato nel registro di commercio. Trattandosi di una questione tecnica, vi invitiamo a contattare direttamente il Service Desk di EasyGov, che potrà verificare lo stato della vostra registrazione e stabilire con voi il da farsi. Il Service Desk è raggiungibile al numero +41 58 467 11 22, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 22.00.
Video - Consenso alla comunicazione elettronica su EasyGov (GIF, 12 MB, 01.06.2022)Ha problemi a dare il consenso alla comunicazione elettronica su EasyGov? Questo breve video (in francese) come gif animata mostra come.
Per accedere ai servizi dell’AVF come fondazione dovete dichiarare una sola volta il vostro consenso alla comunicazione elettronica su EasyGov tramite una finestra pop-up. Per poter dare il consenso, dovete dapprima scaricare le condizioni d’uso. In seguito, si attiveranno le caselle di controllo corrispondenti e potrete inviare la dichiarazione di consenso.
Se durante il download delle condizioni d’uso la pagina corrente viene sostituita dalla visualizzazione PDF, è necessario impostare le opzioni di download in modo che il PDF venga scaricato in background oppure usare un altro browser.
Dopo che avete accettato le condizioni d’uso dell’AVF sul portale EasyGov, l’AVF riceve un messaggio e invia una pendenza alla vostra fondazione su EasyGov. Si tratta di un processo ancora manuale che potrebbe richiedere alcuni giorni e quindi vi preghiamo di avere pazienza. Non appena avremo aperto la pendenza per il rendiconto annuale, riceverete un’e-mail da EasyGov. Una volta ricevuta l’e-mail, potrete accedere nuovamente a EasyGov e iniziare il processo di presentazione del rendiconto annuale. Anche il vostro ufficio di revisione riceverà una relativa pendenza.
Condizioni d'uso dei servizi eESA / EasyGov (PDF, 141 kB, 09.06.2022)Le condizioni d’uso sono disponibili qui in formato PDF.
Se la fondazione è sottoposta all’obbligo di revisione, anche l’ufficio di revisione deve essere registrato su EasyGov. L’ufficio deve registrarsi come organizzazione a sé stante e non ha accesso ai documenti della fondazione. Per motivi tecnici la fondazione non può inviare il rendiconto annuale all’AVF senza che si sia registrato l’ufficio di revisione, anche se la fondazione è già in possesso del rapporto di revisione.
Le persone autorizzate dall’organizzazione o dall’ufficio di revisione hanno accesso a tutto il portale e possono quindi consultare i documenti di altre fondazioni di cui si occupa l’ufficio di revisione. Su EasyGov possono essere accordate autorizzazioni anche per singoli processi (v. gestione del conto). Per la gestione dell’accesso si raccomanda ai grandi uffici di revisione di nominare un ufficio centrale o un servizio analogo che funga da amministratore.
Nell’anno in cui la fondazione cambia modalità di comunicazione, per esempio passando dalla carta al digitale (EasyGov), le pendenze vengono aperte manualmente dall’AVF e questo può durare circa un giorno lavorativo. Nell’esercizio contabile dell’anno successivo le pendenze vengono aperte automaticamente.
No. Se vuole registrarsi per i servizi eESA, una fondazione deve prima accertarsi che il suo ufficio di revisione aderirà al modello di comunicazione di EasyGov. Non è possibile che solo la fondazione, ma non il suo ufficio di revisione, sia registrata su EasyGov (o viceversa).
Sì, si veda anche la risposta qui sotto, nel capitolo "Rendiconto annuale delle fondazioni".
Tutti i campi obbligatori sono contrassegnati da un *. Tutti gli altri campi possono quindi essere compilati con "0", ma possono anche essere compilati correttamente perché i dati sono importanti per l'AVF e la scienza.
Questo messaggio di errore riguarda i dati inseriti dall'utente e dal ufficio di revisione per il totale del capitale proprio, il totale di terzi e/o la somma di bilancio. Questi devono corrispondere.
È possibile che l’ufficio di revisione abbia già completato la sua parte di dati prima del vostro inserimento. Se le informazioni fornite nella schermata 5 non corrispondono a quelle dell'ufficio di revisione e viene visualizzato questo messaggio di errore, si consiglia di contattare l’ufficio di revisione. Voi o l'ufficio di revisione potete quindi correggere i dati: voi tramite la schermata 5, il vostro ufficio di revisione tramite "Correggi dati" nella schermata 4, che può essere richiamata tramite la scheda "Processi archiviati" nel cockpit.
Può anche darsi che gli auditor inseriscano i loro dati solo dopo che l'utente ha già completato la sua parte e che sia già arrivato alla schermata 8. Dopo aver consultato i revisori, è possibile correggere i dati facendo clic sul pulsante "Correggi dati" nella schermata 8, prima di completare il rapporto annuale. Gli altri dati rimangono salvati.
Video: Correzione dei dati di un ufficio di revisione (MP4, 6 MB, 16.11.2023)Questo video mostra come si può correggere l'inserimento dei dati, utilizzando l'esempio di un ufficio di revisione.
EasyGov può inviare e-mail e informazioni solo agli utenti registrati. In questo caso, la fondazione si è presumibilmente registrata, ha accettato le condizioni d'uso dell'AVF e ha ricevuto un'e-mail o in attesa del rendiconto annuale e lo ha avviato. Al passo 8, la fondazione viene informata che l'ufficio di revisione ha ricevuto un'e-mail e quindi viene informata che può inserire le sue informazioni. Tuttavia, affinché l'ufficio di revisione possa ricevere questa e-mail, è necessario che si sia registrato su EasyGov. La preghiamo di informare i suoi revisori che devono registrarsi su EasyGov.
Note per i revisori - in particolare su EasyGov
L’ufficio di revisione deve registrarsi su EasyGov come organizzazione a sé stante. Ogni succursale o unità organizzativa deve registrarsi con il proprio numero IDI. La pendenza per la presentazione del rendiconto annuale viene inviata alla succursale associata alla fondazione indicata nel registro di commercio. Attualmente si sta esaminando la possibilità di estendere le funzionalità di EasyGov rendendo possibile il raggruppamento dei conti (sede principale con succursali).
Se la fondazione è sottoposta all’obbligo di revisione, anche l’ufficio di revisione deve essere registrato su EasyGov. L’ufficio deve registrarsi come organizzazione a sé stante e non ha accesso ai documenti della fondazione. Per motivi tecnici la fondazione non può inviare il rendiconto annuale all’AVF senza che si sia registrato l’ufficio di revisione, anche se la fondazione è già in possesso del rapporto di revisione.
La registrazione avviene tramite EasyGov; qui trovate maggiori informazioni in merito. Vi consigliamo di consultare soprattutto il promemoria «Introduzione di una piattaforma digitale per le fondazioni sottoposte alla vigilanza federale». Una persona (amministratore) può collegarsi con l’ufficio di revisione interessato. Successivamente, EasyGov invierà all’ufficio di revisione una lettera che dovrà essere firmata dalla persona con diritto di firma indicata nel registro di commercio e rinviata a EasyGov. La persona autorizzata verrà quindi attivata per questa organizzazione e potrà in seguito invitare per e-mail altre persone su EasyGov.
Dopo che una fondazione si è registrata su EasyGov e ha accettato le condizioni d’uso di eESA, anche il suo ufficio di revisione (registrato su EasyGov) riceverà (automaticamente in base all’iscrizione nel registro di commercio) una richiesta di invio del rendiconto annuale tramite EasyGov. La richiesta apparirà nella casella di posta elettronica della fondazione in EasyGov. L'arrivo di un messaggio su EasyGov viene segnalato via e-mail, come di consueto e, inoltre, l’ufficio di revisione riceverà un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail registrato.
Se la fondazione è sottoposta all’obbligo di revisione, anche l’ufficio di revisione deve essere registrato su EasyGov. L’ufficio deve registrarsi come organizzazione a sé stante e non ha accesso ai documenti della fondazione. Per motivi tecnici la fondazione non può inviare il rendiconto annuale all’AVF senza che si sia registrato l’ufficio di revisione, anche se la fondazione è già in possesso del rapporto di revisione.
No. Un revisore non può inserire una proroga del termine per la sua parte di rendicontazione annuale su EasyGov. Deve contattare la fondazione, che può prorogare il terine sia per la fondazione che per il revisore. Chiediamo di richiedere le proroghe del termine in modo restrittivo e di rispettare il più possibile i termini impartiti.
Informazioni sui rendiconti annuali
Sì. Le fondazioni che sottostanno alla vigilanza dell’AVF sono tenute a presentare il loro rendiconto annuale entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio:
- indicazioni strutturati (obbligatorio) online sul portale EasyGov oppure sul modulo “A1 Rendiconto annuale di fondazioni sottoposte all’obbligo di revisione” indicando il numero di riferimento unico della pratica;
- il rapporto d’attività con la descrizione completa delle attività svolte e degli eventi importanti dell’anno in esame; un elenco esaustivo dei destinatari/progetti sostenuti con nome e importo;
- il verbale completo, datato e firmato della riunione del consiglio di fondazione riguardante l’approvazione del conto annuale revisionato e del rapporto d’attività. Il verbale deve riportare in modo chiaro le presenze e le assenze (ev. scusate/non scusate) e la funzione di tutte le persone menzionate con nome e cognome. Gli ospiti senza diritto di voto vanno indicati come tali.
L’ufficio di revisione delle fondazioni sottoposte alla vigilanza deve inoltrare, entro il termine summenzionato, i seguenti documenti all’AVF:
- indicazioni (obbligatorio) online sul portale EasyGov oppure sul modulo “A2 Rapporto dell’ufficio di revisione” indicando il numero di riferimento unico della pratica;
- il rapporto, firmato, dell’ufficio di revisione comprensivo di bilancio, conto economico e allegato.
Le fondazioni esonerate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all’art. 1 dell’ordinanza concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni (RS 211.121.3) devono fornire, in sostituzione al rapporto dell’ufficio di revisione:
- il modulo, completo e firmato, “B Rendiconto annuale di fondazioni esonerate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione” indicando il numero di riferimento unico della pratica;
- il conto annuale, firmato dal presidente del consiglio di fondazione e dalla persona responsabile della presentazione dei conti, composto dal bilancio, dal conto economico e dall’allegato (art. 958 cpv. 2 e 3 CO.
Cfr. anche il promemoria per la presentazione del rendiconto annuale.
La data esatta è la stessa per lei come fondazione ogni anno.
La scadenza per la presentazione del rapporto annuale si basa sull'esercizio finanziario della fondazione, in conformità al decreto di acquisizione che la fondazione ha ricevuto dall'AVF dopo la costituzione della fondazione. Il rapporto annuale deve sempre essere presentato 6 mesi dopo la fine dell'anno finanziario.
Questo principio è stabilito nelle disposizioni di legge sulla tenuta dei libri e della contabilità commerciale (Art. 958 comma 3 CO). Inoltre, la presentazione entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario garantisce una valutazione ragionevolmente tempestiva delle attività della fondazione.
L'ESA attirerà la sua attenzione sulla questione in sospeso in una fase iniziale.
Sì. Il consiglio di fondazione può svolgere le proprie sedute per telefono o in videoconferenza o decidere mediante circolazione degli atti, anche se ciò non è previsto dallo statuto. Tuttavia, tutti i membri del consiglio devono essere d’accordo e partecipare alla seduta (il verbale deve indicare la modalità con cui si è svolta la seduta). Qualora la procedura utilizzata non è prevista dallo statuto, una decisione può essere adottata e avere validità soltanto se tutti i membri sono d’accordo e se è documentata per scritto.
Vi raccomandiamo di includere nello statuto le possibilità summenzionate nell’ambito di un’eventuale futura modifica statutaria.
In caso di eccedenza di rischio d'insolvenza o di eccedenza di debiti, si applica l’art. 84a CC che è vincolante per il consiglio di fondazione, l’ufficio di revisione e l’AVF. Tale disposto ha il tenore seguente:
Art. 84a
1 Se vi è rischio d’insolvenza o di eccedenza di debiti, l’organo superiore della fondazione deve avvisare senza indugio l’autorità di vigilanza.
2 Se constata che la fondazione è insolvente o ha un’eccedenza di debiti, l’ufficio di revisione avvisa l’autorità di vigilanza.
3 L’autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l’autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti o avvisa il giudice.
4 Le disposizioni del diritto della società anonima sull’accertamento dell’eccedenza di debiti nonché sulla rivalutazione di fondi e partecipazioni sono applicabili per analogia.
Conformemente a questa disposizione, il consiglio di fondazione e l’ufficio di revisione sono tenuti a segnalarci immediatamente un rischio d’insolvenza o di eccedenza di debiti.
Qualora il consiglio di fondazione non adempia ai suoi obblighi, l’AVF è tenuta a esigere il risanamento finanziario completo. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l’AVF prenderà le misure necessarie, che possono includere l'avviso al giudice del fallimento.
In linea di principio, le fondazioni sono tenute a designare un ufficio di revisione (art. 83b cpv. 1 CC). L’ufficio di revisione va iscritto nel registro di commercio (art. 95 lett. m ORC). Per la revisione delle fondazioni si applicano le disposizioni del CO sull’ufficio di revisione nell’ambito della società anonima (art. 83b cpv. 3 CC in connessione con art. 727 segg. CO). Il tipo di revisione (ordinaria o limitata) è dunque definito secondo il diritto della società anonima.
Di norma la maggior parte delle fondazioni sottostà all’obbligo di revisione limitata. Quale ufficio di revisione, deve essere designato un revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (art. 727c CO).
La fondazione deve parimenti far effettuare da un perito revisore abilitato (art. 727b CO) una revisione ordinaria, se per due esercizi consecutivi supera due dei tre valori seguenti (art. 727 cpv. 1 n. 2 e 727b cpv. 2 CO in connessione con art. 83b cpv. 3 CC): una somma di bilancio di 20 milioni di franchi; una cifra d’affari di 40 milioni di franchi; 250 posti di lavoro a tempo pieno in media ogni anno.
Se la fondazione è tenuta a far effettuare una revisione limitata, l’AVF può imporle di procedere a una revisione ordinaria per valutarne affidabilmente la situazione patrimoniale e reddituale (art. 83b cpv. 4 CC).
L’AVF può tuttavia anche esonerare una fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione, se per due esercizi consecutivi la somma di bilancio è inferiore a 200 000 franchi, se la fondazione non organizza collette pubbliche o altre liberalità, e se la revisione non è necessaria per rilevare con esattezza lo stato del patrimonio e i risultati d’esercizio della fondazione (art. 1 dell’ordinanza concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni; RS 211.121.3). Un esonero prima della fine dei primi due esercizi di una fondazione (per esempio al momento della costituzione) è possibile se i documenti necessari per determinare il totale di bilancio sono presentati all'AVF. L’esonero dall’obbligo di designare un ufficio di revisione deve essere iscritto nel registro di commercio (art. 94 lett. c e art. 95 lett. l ORC).
Cfr. anche il Promemoria sull’esonero dall’obbligo di designare un ufficio di revisione.
Non necessariamente. La contabilità è tenuta in moneta svizzera o nella moneta più importante per l’attività dell’impresa (art. 957a cpv. 4 CO). Se sono redatti in una moneta estera, i valori devono essere indicati anche in moneta svizzera. I corsi di conversione applicati devono essere menzionati e, se del caso, commentati nell’allegato (art. 958d cpv. 3 CO).
Le spese comprendono le uscite dovute alle spese diviaggio (costi dei biglietti per i mezzi di trasporto, della benzina, del parcheggio), di vitto e simili. In linea di principio i costi effettivamente sostenuti possono essere sempre registrati nei conti della fondazione. Le spese possono essere rimborsate a titolo forfetario, se coprono i costi medi effettivi e se allo stesso tempo si può evitare un onere eccessivo per i conteggi individuali. In linea di principio, gli organi di una fondazione sono tenuti a mantenere bassi i costi amministrativi e le loro spese. Inoltre, le spese devono essere indicate nei conti in modo comprensibile. È opportuno che la fondazione disponga di un regolamento concernente le spese.
L'inserimento standardizzato dei suoi dati facilita all'AVF l'elaborazione dell'elevato volume di iscrizioni. Questo ci consente di svolgere una supervisione efficace ed efficiente, che va a vantaggio anche di lei. Senza questo input da parte della Fondazione, l'AVF non sarebbe in grado di controllare tutti i rendiconti annuali in modo efficiente.
In principio, la risposta è sì. Un'eccezione si applica ai moduli A1 e B. Tutti i campi obbligatori sono contrassegnati da un *. Tutti gli altri campi possono quindi essere compilati con "0", ma possono anche essere compilati correttamente perché i dati sono importanti per l'AVF e la scienza.
- Nel caso di rendiconti annuali inviati dalla Fondazione, per posta (modula A1), il verbale del Consiglio di Fondazione che approva il rapporto di attività e i conti deve essere firmato almeno dal redattore del verbale. Tuttavia, è meglio che il verbale sia firmato anche dal Presidente del Consiglio di Fondazione.
- L'AVF non richiede firme per i rendiconti annuali presentati dalla Fondazione tramite EasyGov. Tuttavia, la firma è raccomandata per i meccanismi di controllo interno della Fondazione e per l'integrità della documentazione della Fondazione. Per l'AVF come autorità di sorveglianza, tuttavia, è sufficiente che la persona che si è registrata nel sistema EasyGov come rappresentante autorizzato di una fondazione sia già completamente autenticata e possa agire a nome della fondazione.
- L'importo totale delle retribuzioni del consiglio di fondazione e l'importo totale della direzione devono essere comunicati al momento della presentazione del rendiconto annuale tramite il modulo su EasyGov o in forma cartacea.
- Se l'importo totale delle retribuzioni del consiglio di fondazione è inferiore a 50'000 franchi, è sufficiente indicare l'importo totale sul modulo.
- Se l'importo totale delle retribuzioni del consiglio di fondazione è pari o superiore a 50’000 franchi, l’AVF richiede la comunicazione dell’importo totale percepito da ogni singolo membro del consiglio di fondazione senza indicazione del nome o della funzione esatta.
- Per quanto riguarda la direzione, è sufficiente indicare l'importo totale delle retribuzioni, indipendentemente dal loro ammontare.
Ulteriori informazioni si trovano nel promemoria.
Ai sensi dell'Art. 84b CC, è considerato dirigente chiunque
- è iscritto nel registro delle imprese come membro della direzione/consiglio di amministrazione/direzione esecutiva,
- è designato come membro della direzione/consiglio di amministrazione/direzione esecutiva o come membro del più alto organo decisionale operativo nei documenti interni della fondazione (ad esempio, statuto, regolamento organizzativo),
- svolge di fatto la funzione di amministratore delegato/direttore esecutivo/membro del consiglio esecutivo (senza essere iscritto nel registro delle imprese o designato come tale nei documenti interni della fondazione).
Le funzioni secondarie che soddisfano i criteri solo in assenza della funzione principale non sono considerate gestione.
Ulteriori informazioni si trovano nel promemoria.
Di norma il consiglio di fondazione ha diritto a un’indennità per le attività svolte. Tuttavia, è necessario osservare le seguenti condizioni: l’indennità deve essere appropriata, non deve essere in contrasto con lo statuto e i fondi della fondazione devono essere sufficienti per coprirne i costi. Inoltre, il consiglio di fondazione potrebbe comunque voler lavorare a titolo volontario.
La percezione di un onorario, di un’indennità o di uno stipendio può eventualmente avere delle conseguenze fiscali per la fondazione. Vi suggeriamo pertanto di rivolgervi per tempo l’amministrazione fiscale competente.
Per quanto riguarda la questione di ciò che costituisce la remunerazione, si può fare riferimento al nuovo Art. 734a comma 2 CO.
La remunerazione deve essere comunicata all'ESA: Promemoria: Pubblicità delle retribuzioni corrisposte al consiglio di fondazione e alla direzione.
Costituzione di una nuova fondazione
L’AVF non offre una consulenza completa a chi vuole per esempio costituire una fondazione. Per questo raccomandiamo di rivolgersi a un giurista/avvocato.
Tuttavia, l’AVF propone un esame preliminare degli statuti e dei regolamenti prima della costituzione di una fondazione. Un esame di questo tipo è raccomandato ed è soggetto a emolumento.
Vi invitiamo a sottoporre all’AVF la bozza dello statuto per un esame preliminare, facoltativo, in modo da verificare che contenga tutti gli elementi richiesti. Si prega di notare che l’esame preliminare è soggetto a emolumenti.
Vi invitiamo a consultare anche il Modello di atto costitutivo e la pagina seguente sul nostro sito web.
L’art. 80 CC stabilisce che, per costituire una fondazione, occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. I beni appartenenti a uno o più fondatori o fondatrici devono essere ceduti alla fondazione nuovamente costituita. La fondazione non ha alcun proprietario, ma diviene proprietaria del patrimonio ceduto.
Conformemente all’articolo 80 CC, per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. Affinché una fondazione sia validamente costituita, sono necessarie tre espressioni indispensabili della volontà del suo o dei suoi fondatori (essentialia negotii):
- l’espressione della volontà di volere costituire una fondazione autonoma;
- la designazione del patrimonio iniziale da destinare alla fondazione;
- la descrizione del fine della fondazione.
Le essentialia negotii devono necessariamente figurare nell’atto costitutivo della fondazione. In mancanza di una di queste tre condizioni cumulative, l’atto è considerato incompleto e non può servire da base per la costituzione della fondazione.
L'entità del patrimonio/capitale iniziale deve essere tale da consentire alla fondazione di svolgere un'attività concreta. In altre parole, i beni necessari per costituire una fondazione devono essere commisurati allo scopo perseguito. La semplice prospettiva di potenziali entrate future non costituisce un «bene» ai sensi dell'articolo 80 CC. Dato che i costi amministrativi di una fondazione ammontano a migliaia di franchi all'anno (tenuta della contabilità secondo le prescrizioni di legge, costi per l'ufficio di revisione richiesto dalla legge, emolumento annuale per il controllo del rencidoconto annuale da parte dell'autorità di vigilanza ecc.), non basta disporre di un patrimonio senza liquidità. Secondo la prassi dell’AVF, il capitale iniziale (patrimonio netto in contanti) deve ammontare ad almeno 50 000 franchi.
Il capitale iniziale deve essere versato su un conto intestato a nome della fondazione a una banca in Svizzera.
Se la fondazione è stata costituita con un capitale iniziale troppo esiguo, il fondatore o la fondatrice deve presentare all'autorità di vigilanza un mezzo di prova dal quale risulti che la fondazione potrà contare su sufficienti liberalità per adempiere il proprio fine o che questo fine può essere perseguito anche con meno di 50 000 franchi (bilanci, business plan, ecc.). La semplice prospettiva di mezzi futuri, ricavati nel quadro di una colletta o di altre iniziative di raccolta fondi, non è sufficiente.
La competenza dell’autorità di vigilanza dipende dal settore d’attività e dalla portata delle attività della fondazione. La Confederazione è competente per la vigilanza delle fondazioni con un fine di importanza nazionale e/o internazionale. L’AVF raccomanda che la portata geografica dell'attività della fondazione sia definita nell’atto di fondazione, in particolare nell’ambito della definizione del fine. La portata può essere definita in maniera generale (fondazione attiva a livello nazionale o internazionale, in tutta la Svizzera, a livello regionale ecc.) o più specifica (fondazione attiva in un determinato paese, Cantone, regione, nazione, continente ecc.).
No, la nazionalità dei membri del consiglio di fondazione non costituisce un criterio di eleggibilità. Tuttavia, affinché la fondazione abbia un legame sufficiente con la Svizzera, è necessario che almeno uno dei membri del consiglio con diritto di firma individuale sia domiciliato in Svizzera. Se questo membro ha potere di firma collettiva a due è necessario che, un'altra persona (un altro membro del consiglio di fondazione oppure il direttore), che ha potere di firma collettiva, sia domiciliata in Svizzera. Non è sufficiente che un membro della Direzione con diritto di firma esclusiva sia residente in Svizzera.
Regolamenti
I regolamenti e le loro modifiche devono essere sottoposti all'esame dell’AVF, la quale verifica che il loro contenuto sia conforme allo statuto e alle disposizioni legali vigenti per le fondazioni. Ciononostante, l’adozione e l’entrata in vigore dei regolamenti sono di competenza del consiglio di fondazione.
Per l’esame dell’AVF, la fondazione è tenuta a trasmettere il regolamento (debitamente datato e firmato; non è necessario un atto pubblico da parte di un notaio) e il verbale (copia) concernente la decisione del consiglio di fondazione in merito all’adozione o alla modifica del regolamento.
Il promemoria "Regolamenti e la loro approvazione" si trova qui.
Secondo l’articolo 84 capoverso 2 del Codice civile, l’AVF ha il compito di provvedere affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. L’AVF può svolgere efficacemente questo compito soltanto se le vengono presentati anche i regolamenti, in modo che possa verificarne in particolare la conformità agli statuti. Questo è anche il motivo per cui l’AVF obbliga le fondazioni a presentarle i regolamenti già per la decisione di assoggettamento.
Modifica dello statuto
Se il consiglio di fondazione desidera modificare lo statuto della fondazione conformemente agli art. 85, 86 e/o 86b CC, deve fornire i seguenti documenti:
- l’istanza motivata di modifica dello statuto conformemente agli art. 85, 86 e/o 86b CC;
- la bozza del nuovo statuto nella versione integrale, in cui siano visibili le modifiche apportate;
- il verbale completo, datato e firmato, della seduta del consiglio di fondazione in cui sono state approvate le modifiche e la decisione di presentare l’istanza.
Le fondazioni soggette alla vigilanza dell’AVF possono cambiare la loro sede in modo relativamente semplice, apportando una modifica allo statuto (art. 86b CC). Vi invitiamo tuttavia a chiarire in anticipo le conseguenze di un trasferimento di sede, segnatamente se questo influenzerà la valutazione da parte dell’autorità fiscale.
Dal 1° gennaio 2006, in virtù dell’art. 86a CC, nell’atto costitutivo il fondatore o la fondatrice può riservarsi il diritto di modificare il fine della fondazione. Se non è previsto nell’atto costitutivo, tale diritto non può essere introdotto in occasione di una modifica successiva dell’atto di fondazione.
Il diritto di modifica del fine della fondazione da parte del fondatore o della fondatrice sottostà alle seguenti condizioni:
- l’atto di fondazione deve contenere una disposizione che preveda espressamente il diritto del fondatore o della fondatrice di modificare il fine della fondazione;
- devono essere trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica chiesta dal fondatore o dalla fondatrice;
- il fondatore o la fondatrice deve richiedere personalmente la modifica del fine all’autorità di vigilanza o inserire la richiesta in una disposizione a causa di morte (testamento, contratto successorio). Il diritto del fondatore o della fondatrice di richiedere la modifica del fine non può essere ceduto né trasmesso per successione. Se la fondazione è stata costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine soltanto congiuntamente;
- se il fondatore è una persona giuridica, il diritto di modifica del fine si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione;
- se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica anche il nuovo fine dev’essere pubblico o di utilità pubblica.
La modifica del fine di una fondazione è consentita in virtù di tre articoli di legge:
- art. 86 CC: l’AVF può, su proposta dell’organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all’intenzione del fondatore.
- art. 86a CC: quest’articolo è incentrato sul cosiddetto diritto di modifica del fine, argomento che è approfondito nella domanda precedente.
- art. 86b CC: l’AVF può apportare modifiche accessorie all’atto di fondazione, sempreché esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudichino i diritti di terzi (p. es. riformulazione del fine avente lo stesso contenuto e la stessa portata; precisazione del fine senza limitarne la portata; eliminazione di un riferimento a un testo ufficiale obsoleto ecc.).
Vi consigliamo di prendere contatto con l’AVF e di fornire una spiegazione scritta della situazione e della ragione per cui ritenete che il fine debba essere modificato.
Il fondatore o la fondatrice può riservarsi il diritto di modificare l'organizzazione della fondazione (art. 86a CC). Se non è previsto nell’atto costitutivo, tale diritto non può essere introdotto in occasione di una modifica successiva dell’atto di fondazione.
Il diritto di modifica dell'organizzazione della fondazione da parte del fondatore o della fondatrice sottostà alle seguenti condizioni:
- l’atto di fondazione deve contenere una disposizione che preveda espressamente il diritto del fondatore o della fondatrice di modificare l'organizzazione della fondazione;
- devono essere trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica chiesta dal fondatore o dalla fondatrice;
- il fondatore o la fondatrice deve richiedere personalmente la modifica dell'organizzazione all’autorità di vigilanza o inserire la richiesta in una disposizione a causa di morte (testamento, contratto successorio). Il diritto del fondatore o della fondatrice di richiedere la modifica del fine non può essere ceduto né trasmesso per successione. Se la fondazione è stata costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine soltanto congiuntamente;
- se il fondatore è una persona giuridica, il diritto di modifica del fine si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione.
Fusione e trasferimento di patrimonio
Sì, in linea di principio le fondazioni possono operare fusioni tra loro conformemente all’art. 78 LFus. La fusione è permessa soltanto se è oggettivamente giustificata e, in particolare, favorisce la salvaguardia e la realizzazione dello scopo della fondazione. Le eventuali pretese giuridiche dei destinatari delle fondazioni partecipanti vanno salvaguardate. Se, in vista della fusione, è necessaria una modifica del fine, si applica l’art. 86 CC. La fusione deve essere richiesta e approvata dall’AVF. Vi invitiamo a contattare tempestivamente l’AVF qualora desideraste procedere con una fusione.
Sì, in linea di principio i trasferimenti di patrimonio da parte di una fondazione sono ammessi conformemente all’art. 86 LFus. Le fondazioni iscritte nel registro di commercio possono trasferire l’intero patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro soggetto giuridico. Il trasferimento di patrimonio deve essere richiesto e approvato dall’AVF. Vi invitiamo a contattare tempestivamente l’AVF qualora desideraste procedere con un trasferimento di patrimonio.
Scioglimento
Innanzitutto, desideriamo premettere che una fondazione non può essere soppressa in virtù della sola decisione del consiglio di fondazione. È necessario effettuare una procedura di scioglimento formale di competenza dell’AVF. Il consiglio di fondazione può tuttavia rivolgersi all’AVF per richiedere lo scioglimento. L’AVF esamina l’istanza, a condizione che le sia stata trasmessa la documentazione relativa a tutti i rendiconti annuali.
Successivamente il consiglio di fondazione deve decidere lo scioglimento conforme allo statuto e al regolamento e presentare un’istanza di scioglimento da cui si evincono i motivi per cui il fine della fondazione non può più essere conseguito e la fondazione non può più essere mantenuta in attività nonostante una modifica dello statuto della fondazione. Infine, il consiglio di fondazione si assicura di avere trasmesso all'AVF la documentazione relativa a tutti i rendiconti annuali.
Se giunge alla conclusione che le condizioni legali per una soppressione di cui all’art. 88 CC sono adempiute e che la fondazione può essere sciolta, l’AVF comunica la sua decisione al consiglio di fondazione fissando un termine per trasmettere ulteriori documenti e informazioni ancora necessari nell’ambito della procedura di scioglimento. Questi ultimi variano a seconda che l’AVF preveda una procedura di liquidazione ordinaria o semplificata. Per la scelta della procedura di liquidazione da adottare, l’AVF si basa in particolare sulla documentazione relativa ai rendiconti annuali a sua disposizione.
In linea di principio, lo scioglimento viene effettuato tramite procedura di liquidazione ordinaria («Scioglimento tramite procedura di liquidazione ordinaria»). Tuttavia, qualora abbia stabilito la possibilità di una soppressione senza una procedura ordinaria, nei casi semplici e trasparenti e se il patrimonio della fondazione è esiguo, l’AVF può pronunciare lo scioglimento anche tramite procedura di liquidazione semplificata («Soppressione tramite procedura di liquidazione semplificata»).
Nella «vita» di una fondazione, vi sono circostanze che devono indurre il consiglio di fondazione o l’AVF a chiedersi se e come la fondazione possa continuare a operare. Sono possibili ad esempio i seguenti scenari:
- La fondazione dispone di un capitale proprio molto esiguo, inferiore a 30 000 franchi, e non vi sono prospettive di afflussi di capitale in un futuro prossimo.
- Il capitale della fondazione è sufficiente a conseguire il fine, ma il consiglio di fondazione prevede che si esaurirà nell’arco di uno o due anni, salvo modifiche sostanziali (p. es. nuovi afflussi di capitale regolari, altri mezzi per garantire un’attività conforme al fine statutario per diversi anni).
- I membri del consiglio di fondazione devono rinunciare al loro incarico per motivi vari (p. es. a causa dell’età) e non si riesce a sostituirli. Sono stati intrapresi e documentati alcuni tentativi infruttuosi di trovare nuove leve, oppure non ci sono persone con le competenze necessarie in relazione alle attività della fondazione.
- Il finanziamento della fondazione è garantito, ma le circostanze sono mutate al punto che il fine statutario non può più essere conseguito o deve essere conseguito con altri mezzi, quindi la fondazione è obsoleta o rischia di diventarlo. In questo caso, occorre chiedersi se possa essere mantenuta in attività con una modifica del fine.
- La fondazione funziona perfettamente, ma vi è la possibilità di una fusione con un’altra fondazione che persegue un fine simile.
- I fondatori/donatori hanno costituito un’associazione/una società con lo stesso fine o un fine analogo e finanziano questa nuova organizzazione anziché la fondazione. La fondazione sta quindi diventando obsoleta e presto non sarà più in grado di conseguire il suo fine statutario a causa della mancanza di fondi.
A prescindere dallo scenario, vi invitiamo a documentare la situazione attuale e a contattare l’AVF attraverso i canali abituali.
Una fondazione non può essere sciolta unilateralmente in virtù di una delibera del consiglio di fondazione. Quest’ultimo può richiedere lo scioglimento all’AVF, che esamina l’adempimento dei requisiti.
La fondazione viene sciolta soltanto su decisione dell’autorità di vigilanza, dopo una procedura di scioglimento formale. Fino a quel momento, il consiglio di fondazione deve garantire la continuità delle attività. In particolare, occorre presentare il rendiconto annuale fino alla richiesta formale di scioglimento.
Di norma, l’AVF può pronunciare la soppressione di una fondazione se il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell’atto di fondazione o se il fine è diventato illecito o immorale (cfr. art. 88 CC). In singoli casi, questi requisiti sono integrati da disposizioni statutarie.
La richiesta o azione di soppressione della fondazione può essere proposta da chiunque vi abbia un interesse (cfr. art. 89 CC).
In caso di eccedenza di debiti, di norma non è possibile procedere a uno scioglimento ordinario o a una liquidazione ordinaria. La fondazione deve dapprima essere sottoposta a un risanamento finanziario o l’AVF deve dichiararne il fallimento (cfr. art. 84a CC). In questi casi vi invitiamo a contattare il più rapidamente possibile l’AVF per discutere le tappe successive.
- Il consiglio di fondazione (o il suo rappresentante legale con procura) presenta all’AVF una richiesta di scioglimento motivata, in cui espone le ragioni per cui lo scioglimento è necessario e perché non può essere evitato. Per esempio: per quale motivo il fine non può più essere conseguito? Sono stati intrapresi tentativi per trovare nuovi membri del consiglio di fondazione? Per quale motivo la fondazione non riceve più fondi?
- Idealmente, la richiesta di scioglimento è accompagnata da altri documenti, come la delibera del consiglio di fondazione (verbale o circolazione degli atti, conformemente agli statuti), la grida ai creditori, nonché la documentazione del rendiconto annuale da presentare (per ulteriori informazioni, cfr. "Quali sono le fasi di una liquidazione ordinaria?" / "Quali sono le fasi di uno scioglimento semplificato?").
- L’AVF vi contatterà per le fasi successive.
In caso di scioglimento, l’AVF decide caso per caso quali documenti riferiti a quali esercizi (in sospeso) debbano essere presentati. Di norma si applica quanto segue:
- Il rendiconto annuale deve essere presentato entro la data della richiesta di scioglimento motivata (= data di riferimento). La data di una domanda o un’informazione preliminare all’AVF in merito a uno scioglimento non è considerata una data di riferimento.
- Se la richiesta di scioglimento viene presentata nei primi tre mesi dell’anno, a seconda delle circostanze l’AVF può concedere un esercizio lungo. In tal caso, il rendiconto annuale per l’anno iniziato non dovrà essere presentato separatamente, ma potrà essere integrato in quello dell’anno precedente (p. es. 1.1.2022–31.3.2023). Questo vale soprattutto per le fondazioni che non erano più attive nell’anno in questione.
- Deve essere presentato un conto finale non sottoposto a revisione. Se è disponibile un rendiconto annuale corrente, il conto annuale in esso contenuto è considerato il conto finale. Se l’AVF non dispone di un conto annuale dell’ultimo esercizio, occorre stabilire caso per caso se sia necessario un conto finale sottoposto a revisione o meno.
- In determinate circostanze, tuttavia, l’AVF può richiedere una revisione del conto finale poiché è necessaria una revisione nell’ambito del rendiconto annuale. Pertanto occorre chiarire tempestivamente con l’AVF se sia necessario effettuare una revisione (supplementare).
- Esempio 1: la fondazione ha già fatto eseguire una revisione per l’esercizio concluso il 31.12.2022. Presenta una richiesta di scioglimento a metà maggio del 2023, dichiarando di essere ancora attiva e quindi di possedere ancora un determinato patrimonio. L’AVF richiede pertanto un’altra revisione per il periodo 1.1.2023–30.4.2023.
- Esempio 2: la fondazione ha già fatto eseguire una revisione per l’esercizio concluso il 31.12.2022. Presenta una richiesta di scioglimento alla fine di marzo del 2023, dichiarando che la fondazione è inattiva dalla fine del 2022. L’AVF, oltre al rendiconto annuale del 2022, richiede pertanto un estratto conto prossimo alla data di scioglimento.
Se il consiglio di fondazione non può più mantenere in attività la fondazione o se le circostanze sono mutate al punto che il fine statutario non può più essere conseguito a lungo termine, di norma vi sono quattro opzioni:
1. Liquidazione ordinaria
2. Scioglimento semplificato
3. Trasferimento del patrimonio (p. es. a una fondazione mantello) e scioglimento
4. Fusione con un’altra fondazione
Di norma, le fondazioni vengono sciolte tramite procedura di liquidazione ordinaria, analogamente alle società anonime (cfr. art. 739 segg. CO).
Se il caso è chiaro e inequivocabile, l’AVF applica una prassi in virtù della quale, a determinate condizioni, una fondazione può essere sciolta senza procedura di liquidazione ordinaria.
1. L’AVF emana una prima decisione (scioglimento con liquidazione) che pone la fondazione in liquidazione. La decisione è preceduta dalle seguenti fasi:
- presentazione di una richiesta di scioglimento motivata;
- delibera del consiglio di fondazione sullo scioglimento della fondazione in conformità alla legge e agli statuti;
- comunicazione di informazioni precise sull’utilizzo (statutario) del patrimonio residuo (nome e indirizzo dei beneficiari) da parte del consiglio di fondazione;
- delibera del consiglio di fondazione sui liquidatori, il loro diritto di sottoscrizione e l’indirizzo di liquidazione;
- approvazione dello scioglimento da parte dell’AVF.
2. Dopo che la fondazione è stata posta in liquidazione, i liquidatori svolgono le operazioni di liquidazione necessarie e concludono le attività e i progetti ancora in corso. Informano inoltre l’AVF sui fatti rilevanti e presentano un rapporto intermedio se la liquidazione dura più di sei mesi.
3. Dopo aver completato le operazioni di liquidazione, i liquidatori presentano un rapporto finale che comprende i seguenti documenti:
- conto finale (composto da bilancio, conto economico e allegato) che fa seguito all’ultimo conto annuale sottoposto a revisione;
- prova della pubblicazione e del risultato della grida ai creditori nel foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC);
- conferma di un perito revisore abilitato che i debiti sono estinti e che si può dedurre che non è messo in pericolo alcun interesse di terzi (cfr. art. 745 cpv. 3 CO);
- prova del trasferimento del patrimonio residuo, che può essere presentata insieme al rapporto finale.
4. Dopo aver ricevuto ed esaminato il rapporto finale, l’AVF emana una decisione definitiva di scioglimento della fondazione e incarica l’ufficio del registro di commercio di cancellare la fondazione dal registro.
1. L’AVF emana una sola decisione (scioglimento della fondazione e cancellazione dal registro di commercio). La decisione è preceduta dalle seguenti fasi:
- presentazione di una richiesta di scioglimento motivata;
- delibera del consiglio di fondazione sullo scioglimento della fondazione in conformità alla legge e agli statuti;
- comunicazione di informazioni precise sull’utilizzo (statutario) del patrimonio residuo (nome e indirizzo dei beneficiari) da parte del consiglio di fondazione;
- se dispone soltanto di un patrimonio esiguo (inferiore a 4000 franchi), la fondazione conferma per scritto all’AVF che il consiglio di fondazione si assumerà i costi dello scioglimento;
- conto finale non sottoposto a revisione (composto da bilancio, conto economico e allegato), che fa seguito all’ultimo conto annuale sottoposto a revisione (cfr. anche Occorre presentare un rendiconto annuale anche se la fondazione deve essere sciolta? verlinken);
- rapporto di attività che presenta tutte le attività della fondazione nell’esercizio in corso per il quale non è disponibile un rendiconto, oppure conferma del consiglio di fondazione che la fondazione è stata inattiva;
- prova della pubblicazione e del risultato della grida ai creditori nel foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC);
- prova relativa al trasferimento del patrimonio residuo, che può essere presentata anche dopo l’emanazione della decisione di scioglimento (in base alla scadenza).
2. Il consiglio di fondazione provvede alle operazioni di scioglimento necessarie.
3. A seguito della decisione di scioglimento dell’AVF, l’ufficio del registro di commercio viene incaricato di cancellare la fondazione dal registro.
I costi della procedura di scioglimento sono disciplinati nell’ordinanza del 1° novembre 2023 sugli emolumenti dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (OEm-AVF). Per lo scioglimento di una fondazione, l’emolumento è compreso tra 1000 e 5000 franchi. A questo si sommano gli eventuali emolumenti per l’esame del rendiconto annuale ancora in corso, per il registro di commercio, per la grida ai creditori nel FUSC, nonché per l’ufficio di revisione o i periti revisori abilitati.
Si raccomanda alla fondazione di accantonare un fondo per coprire i costi della procedura di scioglimento.
Le questioni di diritto fiscale (p. es. relative all’impiego del patrimonio residuo) non sono di competenza dell’AVF. Vi invitiamo pertanto a rivolgervi alle autorità fiscali competenti: www.ssk-csi.ch/it/organizzazione/membri
Se una fondazione non viene cancellata dal registro di commercio nonostante sia stata formalmente sciolta dall’AVF già da tempo, spesso la causa è riconducibile a questioni di diritto fiscale. La cancellazione è di competenza del registro di commercio. Vi invitiamo perciò a rivolgervi al registro di commercio competente.
Varia
Le fondazioni classiche devono essere iscritte nel registro di commercio. All’indirizzo www.zefix.ch è possibile consultare le iscrizioni. Ogni iscrizione riporta anche l’indicazione dell’autorità di vigilanza competente. Le fondazioni soggette alla vigilanza dell’AVF sono indicate anche nel suo repertorio delle fondazioni. L’AVF esercita la vigilanza sulle fondazioni classiche che operano a livello nazionale e/o internazionale, esclusi gli istituti di previdenza.
L’assicurazione D&O (Directors and Officers) ha lo scopo di offrire protezione contro i danni patrimoniali derivanti dalla violazione degli obblighi di un membro di un organo contro cui la fondazione o eventuali terzi danneggiati hanno intentato causa per risarcimento danni. Di solito, il contratto di assicurazione viene stipulato dalla fondazione in qualità di contraente e da essa finanziato. Le persone assicurate, e quindi i titolari del diritto alla difesa e all’indennizzo nei confronti dell’assicurazione, sono invece i membri degli organi. L’AVF ritiene ammissibili la stipula di questo genere di assicurazione e anche l’assunzione dei premi assicurativi, che tuttavia devono essere dichiarati nel conto annuale e commisurati alla capacità finanziaria e alle attività della fondazione.
Ai sensi dell’articolo 84 capoverso 2 del Codice civile l’AVF esamina esclusivamente che i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione, come per tutte le fondazioni soggette alla vigilanza federale. L’esame non riguarda la protezione degli investitori e altri argomenti rilevanti in materia di vigilanza sui mercati finanziari. Pertanto, rientra nella responsabilità esclusiva del consiglio di fondazione verificare e garantire la conformità al diritto di tutte le attività della fondazione e di eventuali filiali in Svizzera e all’estero. Nello specifico, il consiglio di fondazione garantisce una politica di compliance, governance e analisi dei rischi adeguata all’attività e la monitora costantemente.
I riferimenti a una vigilanza da parte delle autorità svizzere (p. es. sul sito Internet della fondazione o delle filiali) non devono essere ingannevoli né suggerire che sia garantita la protezione degli investitori. Le attività strategiche e operative sono di esclusiva responsabilità del consiglio di fondazione.
In modo molto semplice:
- Potete richiedere una proroga entro il termine vigente: il modo più semplice è di procedere tramite EasyGov; per ora le proroghe restano gratuite. Funziona anche tramite l’invio postale del modulo D per posta. La prima proroga del termine venga sempre concessa. Essa deve essere richiesta entro la scadenza "ordinaria" del termine. Questa prima proroga del termine è sempre di 45 giorni.
- La seconda proroga del termine, cosiddetta "straordinaria", viene concessa solo in casi debitamente motivati. Questa seconda proroga deve essere richiesta entro lo scadere del termine concesso con la prima proroga. Per questa seconda proroga è possibile richiedere una data di scadenza del termine specifica.
- Se il termine è scaduto e la fase dei solleciti è iniziata, non è più possibile richiedere proroghe; per il disbrigo della pendenza avete tempo fino al nuovo termine stabilito nel sollecito (di regola 30 giorni);
- Per il primo sollecito non vengono riscossi emolumenti; per il secondo e per quelli successivi è riscosso un emolumento di 100 franchi per le fondazioni che comunicano con l’AVF in modo analogico e di 80 franchi per le fondazioni che comunicano tramite EasyGov.
Se la Fondazione è beneficiaria di una successione chiediamo di inoltrarci le informazioni e i documenti seguenti:
- copia del testamento del defunto;
- copia dell’inventario completo della successione.
Contatto
Service Desk EasyGov (8-22) - solo per problemi tecnici di EasyGov:
- Tel.
- +41 58 467 11 22
Segreteria AVF (lu-ve 9-12) - domande di carattere generale e giuridico:
- Tel.
- +41 58 469 00 00
Casella postale, 1211 Ginevra 26
Uffici, ricorsi, pacchetti: Monbijoustr. 51A, 3003 Berna