Definizione di «fondazione di utilità pubblica»
Sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità federale soltanto le fondazioni di tipo «classico» o «tradizionale». Conformemente all'articolo 80 del Codice civile (CC; RS 210), per costituire una fondazione occorre che determinati beni siano destinati al conseguimento di un fine particolare. Non sono per contro sottoposte alla vigilanza dell'autorità federale le fondazioni di previdenza, familiari o ecclesiastiche, per le quali vige una regolamentazione giuridica particolare.
Perché la costituzione di una fondazione di utilità pubblica di tipo «classico» risulti valida sotto il profilo giuridico, è necessario che siano adempiute le seguenti condizioni:
- i beni patrimoniali devono essere destinati al conseguimento di un fine particolare (art. 80 CC);
- la forma costitutiva prescritta deve essere rispettata (atto pubblico, testamento o contratto successorio; art. 81 CC);
- la fondazione deve essere conforme al diritto: per conseguire il diritto alla personalità giuridica non può proporsi uno «scopo illecito o immorale» (art. 52 cpv. 3 CC).