Per discriminazione razziale, il diritto svizzero intende qualsiasi forma di disparità di trattamento ingiustificata, esternazione o uso di violenza fisica che denigra, lede o discrimina una persona a causa della sua origine, razza, lingua o religione. Il divieto di discriminazione è sancito dalle seguenti basi legali:
- divieto di discriminazione / articolo 8 / Costituzione federale (Cost.)
- protezione della personalità / articoli 27 e 28 / Codice civile svizzero (CC)
- norma penale contro la discriminazione razziale / articolo 261bis / Codice penale svizzero (CP)
- Ordinanza sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo