La protezione dalla discriminazione è sancita all’articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Tuttavia questo articolo può essere invocato soltanto in combinazione con un altro diritto previsto dalla convenzione. Può ad esempio essere fatta valere una violazione del diritto alla libertà di religione con carattere discriminatorio. Questa limitazione ai diritti previsti dalla convenzione ha per conseguenza che la protezione dalla discriminazione non contempli diritti di natura economica e sociale dato che questi non sono oggetto della convenzione.
Ricorso individuale e ricorso interstatale
L’osservanza della CEDU da parte degli Stati firmatari è verificata nel quadro di ricorsi individuali o interstatali.
La CEDU rappresenta un importante passo avanti nella storia dei diritti umani poiché permette a persone che ritengono di essere state lese da un’autorità nei propri diritti di adire un organismo internazionale: la Corte europea dei diritti dell’uomo.