La Costituzione federale garantisce a tutte le persone che vivono in Svizzera il diritto alla parità di trattamento (art. 8).
Nessuno deve essere discriminato a causa dell’origine, della razza, del sesso, della lingua, della religione o del modo di vita.
Il divieto di discriminazione razziale è concretizzato in diverse leggi federali, cantonali e comunali.
Ultima modifica 20.07.2020