C’è un divieto di discriminazione generale in Svizzera? E nell’Unione europea?

Una normativa per contrastare la discriminazione razziale nel settore privato (p. es. sul mercato del lavoro o dell’alloggio), come quella introdotta nell’UE e postulata nell’articolo 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, è stata finora respinta dalla maggioranza del Parlamento.

Con la direttiva 2000/43/CE e la direttiva 2000/78/CE, il Consiglio europeo ha gettato le fondamenta per una protezione integrale dalla discriminazione nell’UE. Agli Stati membri è accordata piena libertà nell’implementazione di queste due normative.

L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali osserva e analizza la xenofobia, il razzismo e l’antisemitismo, sorveglia il rispetto del principio di non discriminazione e promuove misure di prevenzione.

Consiglio d’Europa

L’Istituto svizzero di diritto comparato ha pubblicato nel 1998 un rapporto sugli strumenti a disposizione degli Stati membri del Consiglio d’Europa per lottare contro il razzismo: «Mesures juridiques existant dans les Etats membres du Conseil de l’Europe en vue de combattre le racisme et l’intolérance», Strasburgo, ECRI (CRI (98) 80).
Il rapporto può essere scaricato dal sito Internet della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) (rubrica «Publications»).

 

https://www.edi.admin.ch/content/edi/it/home/fachstellen/frb/domande-e-risposte/in-svizzera-vige-un-divieto-generale-di-discriminazione-analogo-.html