Convenzione ONU

Quadro generale

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) è stata adottata il 13 dicembre 2006 a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed è entrata in vigore il 3 maggio 2008. Oggi conta 175 Stati parte e presenta una particolarità: è la prima convenzione internazionale a cui ha aderito l'Unione europea. Ed è anche la prima a trattare nello specifico i diritti delle persone con disabilità. La CDPD è stata ratificata dalla Svizzera il 15 aprile 2014 ed è entrata in vigore il 15 maggio 2014. Con la ratifica della Convenzione, la Svizzera si impegna a eliminare gli ostacoli che incontrano i disabili, a proteggerli dalle discriminazioni e a promuoverne le pari opportunità e l'integrazione nella società civile. L'adesione della Svizzera dà una cornice coerente e conferisce maggiore visibilità al diritto svizzero vigente in materia di pari opportunità delle persone con disabilità. La Convenzione valorizza la disabilità in quanto parte della diversità umana, sganciandosi dalla concezione di handicap fondata sulla nozione di menomazione. I negoziati e i lavori di redazione della CDPD sono iniziati nel 2002 e si sono conclusi nel 2006. Ad essi hanno preso parte anche le organizzazioni delle persone con disabilità: i diritti delle persone con disabilità previsti dalla Convenzione si basano dunque sul loro punto di vista. 

Contenuto

La Convenzione non introduce nuovi diritti per le persone con disabilità, bensì concretizza e specifica la portata dei diritti fondamentali dei vari strumenti di tutela dei diritti umani, rapportandoli alla particolare situazione delle persone con disabilità. Lo scopo è permettere ai disabili di esercitare i propri diritti nella stessa misura dei normodotati. Essa contempla quindi diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.

La CDPD è rivolta soprattutto agli Stati parte e contiene perlopiù disposizioni di carattere programmatico che lasciano loro un ampio margine di manovra. Queste disposizioni non contengono diritti che i singoli individui possono far valere direttamente adendo le vie legali, bensì obiettivi che devono essere realizzati dagli Stati parte. Spetta infatti a questi ultimi adempiere progressivamente agli obblighi assunti in conformità alla Convenzione, integrandoli nelle legislazioni nazionali e impiegando le risorse a loro disposizione.

Attuazione

Rapporto degli Stati parte

In base all'articolo 35 della CDPD, ogni Stato parte deve presentare al Comitato un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere agli obblighi sanciti dalla Convenzione, nonché sui progressi conseguiti al riguardo. Il primo rapporto deve essere presentato entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione nel Paese interessato. Nel caso della Svizzera, nel 2016. I rapporti successivi fanno riferimento alle osservazioni del Comitato sul rapporto precedente e sono redatti a intervalli regolari di quattro anni. Gli Stati parte devono rendere pubbliche queste informazioni. A tal fine, i rapporti sono consultabili sul sito del Comitato per i diritti delle persone con disabilità. 

Conferenza degli Stati parte

Gli Stati parte alla CDPD si riuniscono regolarmente per esaminare ogni questione concernente l'applicazione.

Comitato per i diritti delle persone con disabilitàIn virtù dell'articolo 34 della CDPD, è istituito un Comitato per i diritti delle persone con disabilità composto di 18 membri, eletti dagli Stati parte, tenendo conto dei seguenti principi: equa ripartizione geografica, rappresentanza delle diverse forme di appartenenza culturale e dei principali sistemi giuridici, rappresentanza bilanciata di genere e partecipazione di esperti con disabilità.

Il Comitato esamina i rapporti degli Stati parte, dopodiché formula suggerimenti e raccomandazioni e li trasmette allo Stato interessato. 

Protocollo opzionale

Il Protocollo opzionale alla Convenzione del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità è entrato in vigore il 3 maggio 2008. Esso permette alle persone con disabilità degli Stati che lo hanno firmato di avviare procedure di ricorso individuale presso il Comitato. Adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite contemporaneamente alla Convenzione, il Protocollo opzionale è un trattato di diritto internazionale a sé stante. Nel suo messaggio concernente l'approvazione della Convenzione, il Consiglio federale precisa che non intende ratificare questo strumento, finché la Svizzera non avrà maturato, mediante i suoi rapporti nazionali, le prime esperienze con la prassi del Comitato.

Conseguenze per la Svizzera

L'entrata in vigore della Convenzione ha lanciato un segnale politico-giuridico forte e chiaro in favore delle pari opportunità. Con la sua ratifica, la Svizzera si è impegnata a realizzare a livello nazionale le garanzie dei diritti umani contenute nella Convenzione. La Convenzione definisce infatti standard minimi a cui tutti gli Stati parte devono attenersi nell'ambito dell'integrazione delle persone con disabilità. Le sue disposizioni hanno prevalentemente carattere programmatico e si rivolgono in primo luogo alle autorità incaricate di applicarle nei rispettivi settori di competenza. Conformemente al principio del monismo, prevalente in Svizzera, con l'adesione alla Convenzione quest'ultima è diventata automaticamente parte integrante del diritto nazionale svizzero. 

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Convenzione ONU (PDF, 176 kB, 21.05.2014)Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Zusatzinformationen

Die UNO, das Hochkommissariat für Menschenrechte und die Interparlamentarische Union haben ein Handbuch publiziert, das sich primär an Parlamentarier/innen richtet und diese bei der Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen unterstützen soll.  


Perizia sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (soltanto in tedesco) (PDF, 623 kB, 15.03.2010)Mögliche Konzequenzen einer Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch die Schweiz (Institut für öffentliches Recht, Uni Bern)


https://www.edi.admin.ch/content/edi/it/home/fachstellen/ufpd/diritto/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html