Disposizioni generali

I primi quattro articoli della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) contengono disposizioni generali. Gli articoli 1 e 2 definiscono rispettivamente lo scopo della Convenzione e le espressioni impiegate nel testo.All'articolo 3 sono enunciati i principi generali che reggono l'orientamento della CDPD. L'accento è posto su temi che in un contesto di disabilità acquistano un'importanza capitale. L'accessibilità è considerata una condizione necessaria al godimento dei diritti umani, come pure il rispetto per le differenze e l'accettazione della disabilità come parte della diversità umana.

Infine, l'articolo 4 definisce gli obblighi che derivano agli Stati parte dalle garanzie materiali della Convenzione. Tra questi, l'adozione di tutte le misure legislative, amministrative o di altra natura volte all'attuazione dei diritti riconosciuti dalla CDPD (art. 4 cpv. 1 lett. a). Inoltre, all'articolo 4 capoverso 1 lettera c è fatto presente che i diritti umani delle persone con disabilità non devono essere promossi unicamente nell'ambito di politiche specifiche. L'applicazione delle disposizioni della Convenzione costituisce infatti un compito trasversale dello Stato. Tutti i progetti legislativi e tutte le attività statali devono essere conformi alla CDPD. Gli Stati parte devono astenersi dall'intraprendere ogni atto che sia in contrasto con la Convenzione e garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità alla stessa (art. 4 cpv 1 lett. d). La lettera e definisce gli obblighi di tutela che incombono allo Stato in caso di violazione del divieto di discriminazione da parte di persone, organizzazioni o imprese private.

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