Legge sui disabili LDis

La legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (legge sui disabili, LDis; RS 151.3) è entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Per la sua applicazione sono state emanate tre ordinanze: l'ordinanza sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (ordinanza sui disabili, ODis; RS 151.31), l'ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis; RS 151.34) e l'ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis; RS 151.342).

La LDis mira a abbattere gli ostacoli che i disabili incontrano in alcuni settori determinanti per la loro integrazione, attuando così il mandato costituzionale previsto all'articolo 8 capoverso 4. La LDis deve essere interpretata anche alla luce dell'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale e del principio che vieta ogni forma di discriminazione.

Scopo

Secondo il messaggio del Consiglio federale relativo all'iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili» e a un disegno di legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (FF 2001 1477, 1536), lo scopo precipuo della LDis è quello di «creare condizioni sociali quadro che permettono ai disabili di agire senza l'aiuto di terzi, liberandoli così dal sentimento di dipendere da altre persone». La LDis mira quindi a creare «le condizioni quadro affinché i disabili, a seconda delle loro possibilità, possano partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e un perfezionamento ed esercitare un'attività lucrativa».

Campo d'applicazione e contenuto

La legge si applica: alle costruzioni e agli impianti accessibili al pubblico per i quali l'autorizzazione di costruzione o di effettuare lavori di rinnovo delle parti accessibili al pubblico è accordata dopo l'entrata in vigore della LDis (1°gennaio 2004).

  • alle infrastrutture (costruzioni, impianti, sistemi di comunicazione, sistemi d'emissione di biglietti) e ai veicoli accessibili al pubblico che sono gestiti dai trasporti pubblici e che sottostanno a una delle seguenti leggi: legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie, legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere, legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto viaggiatori ad eccezione delle sciovie, seggiovie e cabinovie con meno di nove posti per elemento di trasporto, legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie, legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna, legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea;
  • agli immobili d'abitazione con più di otto unità abitative, per i quali l'autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l'entrata in vigore della LDis; 
  • agli edifici con più di 50 posti di lavoro, per i quali l'autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l'entrata in vigore della LDis; 
  • alle prestazioni accessibili in linea di massima al pubblico fornite da privati, da imprese che necessitano di una concessione per l'infrastruttura secondo l'articolo 5 della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie o di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori e dagli enti pubblici;
  • alla formazione e al perfezionamento; 
  • ai rapporti di lavoro secondo la legge del 24 marzo 2000 sul personale federale.
https://www.edi.admin.ch/content/edi/it/home/fachstellen/ufpd/diritto/schweiz/behindertengleichstellungsgesetz-behig.html