Rapporti di lavoro

La legge sui disabili (LDis) si applica solo ai rapporti di lavoro retti dalla legge sul personale federale (LPers), ovvero limitatamente ai casi in cui il datore di lavoro è la Confederazione. Sono considerati datori di lavoro ai sensi della suddetta legge il Consiglio federale, l'Assemblea federale per i Servizi del Parlamento, le Ferrovie federali svizzere e il Tribunale federale (art. 3 cpv. 1 LPers), i dipartimenti, la Cancelleria federale, i gruppi e uffici, nonché le unità amministrative decentralizzate nella misura in cui il Consiglio federale deleghi loro le corrispondenti competenze. A norma dell'articolo 13 LDis, la Confederazione deve, in quanto datore di lavoro, adoperarsi con ogni mezzo a sua disposizione per garantire ai disabili pari opportunità e adottare i provvedimenti necessari all'attuazione della legge in tutti i rapporti di lavoro e a tutti i livelli, in particolare in occasione dell'assunzione di personale.

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