Istruzione scolastica di base / formazione e perfezionamento

La Confederazione ha competenze limitate nel settore dell'istruzione scolastica di base. Essa svolge un'azione di coordinamento marginale e fissa l'inizio dell'anno scolastico (rispettivamente art. 62 cpv. 4 e art. 62 cpv. 5 della Costituzione federale). In base all'articolo 20 della legge sui disabili (LDis) sono infatti i Cantoni che devono provvedere affinché i fanciulli e gli adolescenti disabili possano beneficiare di un'istruzione scolastica di base adeguata alle loro esigenze specifiche, promuovere l'integrazione dei fanciulli e degli adolescenti disabili nelle scuole regolari mediante forme di scolarizzazione adeguate e rendere possibile ai fanciulli e agli adolescenti che hanno difficoltà di percezione o di articolazione l'apprendimento di una tecnica di comunicazione adeguata alla disabilità.Tuttavia, la LDis si applica anche al campo della formazione e del perfezionamento, che invece include tutte le offerte che competono alla Confederazione.

Per maggiori informazioni si veda la scheda di approfondimento 5: scuola e formazione:

https://www.edi.admin.ch/content/edi/it/home/fachstellen/ufpd/diritto/schweiz/behindertengleichstellungsgesetz-behig/grundschulunterricht---aus--und-weiterbildung.html