Basi legali

Conformemente all’articolo 11 della Costituzione federale, i bambini e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. Ai minori disabili dev’essere dedicata un’attenzione speciale maggiore in tutti gli ambiti della vita.

Con l’articolo 5 capoverso 1 della legge sui disabili, la parità delle donne con disabilità è sancita a livello di legge. La disposizione prevede che Confederazione e Cantoni tengano conto delle esigenze particolari delle donne disabili adottando misure atte a prevenire, ridurre o eliminare gli svantaggi comportati dalla loro situazione. Quali siano le esigenze particolari delle donne disabili non è tuttavia precisato, né sono precisati i doveri materiali desumibili dal testo. 

https://www.edi.admin.ch/content/edi/it/home/fachstellen/ufpd/pari-opportunita/besonders-verletzliche-gruppen-/gesetzliche-grundlagen.html