Basi legali

I provvedimenti individuali d’integrazione professionale sono in primo luogo di competenza dell’assicurazione per l’invalidità (AI). La legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) prevede misure per il mantenimento del posto di lavoro o per la reintegrazione dopo un’assenza per malattia o infortunio. L’AI distingue tra provvedimenti sanitari e provvedimenti professionali per la (re)integrazione e prestazioni in denaro quali reddito sostitutivo per limitazioni della capacità al guadagno.

I provvedimenti professionali dell’AI (art. 15-18d LAI) hanno l’obiettivo di permettere agli assicurati l’esercizio di un’attività lucrativa che consenta loro di mantenersi. Negli ultimi dieci anni, gli sforzi per la (re)integrazione nel mondo del lavoro sono stati nettamente intensificati. Ai fini dell’integrazione, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) può inoltre autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare alle disposizioni della LAI (art. 68quater).

Nel settore del lavoro, la legge sui disabili (LDis) è applicabile soltanto ai rapporti di lavoro di diritto pubblico della Confederazione (art. 3 lett. g). Nei rapporti di lavoro privati la protezione è meno estesa. In questo tipo di contratti riveste particolare importanza l’obbligo del datore di lavoro di proteggere la personalità del lavoratore (art. 328 CO).

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