Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (IPG)

Le indennità di perdita di guadagno compensano una parte della perdita di guadagno alle persone che prestano servizio nell'esercito svizzero, nella Croce Rossa, nel servizio civile o nella protezione civile e in caso di maternità. Hanno diritto a un'indennità di maternità le donne che  hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque dei nove mesi precedenti il parto. L'indennità, versata per al massimo 14 settimane, ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa precedente il parto, ma al massimo a 196 franchi al giorno.

Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera o vi sono domiciliate sono obbligatoriamente assicurate e sono tenute a versare contributi IPG.

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