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Indennizzo e riparazione morale per danni dovuti a vaccinazione

Le vaccinazioni sono uno dei mezzi più efficaci per proteggere sé stessi, i propri figli e altre persone da determinate malattie trasmissibili. Molto raramente possono causare effetti indesiderati anche gravi. In questi casi è possibile chiedere alla Confederazione un indennizzo o una riparazione morale per i costi conseguenti non coperti.

Gli articoli 64–69 della legge sulle epidemie disciplinano le condizioni e la procedura per far valere il diritto a un indennizzo finanziario e/o una riparazione morale dello Stato in caso di danni dovuti a vaccinazione.

Che cosa sono i danni dovuti a vaccinazione ai sensi della legge sulle epidemie?

Sono considerati danni, ad esempio, le perdite di guadagno in seguito a un’incapacità al lavoro o i costi per aiuti domiciliari o per trattamenti prescritti da un medico, ma non coperti dall’assicurazione malattie. I danni finanziari dovuti a effetti collaterali lievi (p. es. arrossamento, gonfiore o indurimento nel punto di inoculazione, mal di testa, dolori muscolari, febbre), che generano eventualmente costi perché richiedono un trattamento farmacologico o una visita medica, non sono considerati «danni dovuti a vaccinazione».

L’indennizzo copre danni materiali come le spese di cura e le perdite di guadagno. La riparazione morale è invece una sorta di risarcimento in caso di gravi danni (immateriali) dovuti a vaccinazione.

Chi ha diritto a un indennizzo e/o una riparazione morale per danni dovuti a vaccinazione?

Un indennizzo e/o una riparazione morale per danni dovuti a vaccinazioni sono presi in considerazione se:

  • la vaccinazione è stata eseguita in Svizzera ed era raccomandata dalle autorità (vaccinazioni);
  • la vaccinazione ha cagionato una lesione alla salute per cui è dimostrato un nesso di causalità adeguato;
  • la lesione alla salute ha prodotto conseguenze finanziarie (ossia una riduzione del patrimonio);
  • il danno (materiale o immateriale) non è già coperto da terzi (responsabilità sussidiaria), ad esempio da un medico, da un produttore di vaccini o da un’assicurazione.

Le condizioni elencate devono essere adempiute cumulativamente.

Attenzione: non sono assunti i costi della franchigia e dell’aliquota percentuale.

Il diritto a una riparazione morale è dato se è dimostrato che la lesione alla salute ha avuto conseguenze gravi (ad es. degenza ospedaliera, incapacità al lavoro o disturbi mentali di durata prolungata).

Come si presenta una domanda?

Per far valere pretese finanziarie nei confronti della Confederazione per danni dovuti a vaccinazione, si deve presentare domanda al Dipartimento federale dell’interno (Segreteria generale, Inselgasse 1, 3003 Berna), compilando integralmente il modulo di domanda e corredandolo dei giustificativi richiesti. La domanda va presentata entro il compimento dei 21 anni di età o entro cinque anni dalla vaccinazione.

Per maggiori informazioni sui danni dovuti a vaccinazione, si veda il volantino in basso.

Importante: chi intendesse segnalare presunti effetti indesiderati di medicamenti, è pregato di rivolgersi direttamente a Swissmedic.

Documenti

Basi legali

818.101 Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)

818.101.1 Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)