Indennizzo e riparazione morale per danni dovuti a vaccinazione

Le vaccinazioni sono uno dei mezzi più efficaci per proteggere sé stessi, i propri figli e altre persone da determinate malattie trasmissibili. Molto raramente possono causare effetti indesiderati anche gravi. In questi casi è possibile chiedere alla Confederazione un indennizzo o una riparazione morale per i costi conseguenti non coperti.

Gli articoli 64–69 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) disciplinano le condizioni e la procedura per far valere il diritto a un indennizzo finanziario e/o una riparazione morale dello Stato in caso di danni dovuti a vaccinazione.

Che cosa sono i danni dovuti a vaccinazione ai sensi della legge sulle epidemie?

Sono considerati danni, per esempio, le perdite di guadagno in seguito a un’incapacità al lavoro o i costi per aiuti domiciliari o per trattamenti prescritti da un medico, ma non coperti dall’assicurazione malattie. I danni finanziari dovuti a effetti collaterali lievi (p. es. arrossamento, gonfiore o indurimento nel punto di inoculazione, mal di testa, dolori muscolari, febbre) che generano eventualmente costi perché richiedono un trattamento farmacologico o una visita medica non sono considerati «danni dovuti a vaccinazione».

L‘indennizzo copre danni materiali come le spese di cura e le perdite di guadagno. La riparazione morale è invece una sorta di risarcimento in caso di gravi danni (immateriali) dovuti a vaccinazione.

Chi ha diritto a un indennizzo e/o una riparazione morale per danni dovuti a vaccinazione?

Un indennizzo e/o una riparazione morale per danni dovuti a vaccinazioni sono presi in considerazione se:

  1. la vaccinazione è stata eseguita in Svizzera ed era raccomandata dalle autorità (vaccinazioni);
  2. la vaccinazione ha cagionato una lesione alla salute per cui è dimostrato un nesso di causalità adeguato;
  3. la lesione alla salute ha generato conseguenze finanziarie (ossia una riduzione del patrimonio);
  4. il danno (materiale o immateriale) non è già coperto da terzi (responsabilità sussidiaria), per esempio da un medico, da un produttore di vaccini o da un’assicurazione.

Le condizioni elencate devono essere adempiute cumulativamente. Attenzione: non sono assunti i costi della franchigia e dell’aliquota percentuale.

Per aver diritto a una riparazione morale deve inoltre essere dimostrato che la lesione alla salute ha avuto conseguenze gravi (p. es. degenza ospedaliera, incapacità al lavoro o disturbi mentali di durata prolungata).

Come si presenta una domanda?

Per far valere pretese finanziarie nei confronti della Confederazione per danni dovuti a vaccinazione, si deve presentare domanda al Dipartimento federale dell’interno (Segreteria generale, Inselgasse 1, 3003 Berna), compilando integralmente il modulo di domanda e corredandolo dei giustificativi richiesti. La domanda va presentata entro il compimento dei 21 anni di età o entro cinque anni dalla vaccinazione.

Per maggiori informazioni sui danni dovuti a vaccinazione, si veda il volantino in basso.

Importante: chi intendesse segnalare presunti effetti indesiderati di medicamenti, è pregato di rivolgersi direttamente a Swissmedic.

Ultima modifica 06.03.2024

Inizio pagina

Contatto

Dipartimento federale dell'interno DFI
Segreteria generale SG-DFI
Inselgasse 1
CH-3003 Berna

Mail

Stampare contatto

https://www.edi.admin.ch/content/edi/it/home/dienstleistungen/impfschaeden.html