Assegni familiari

I salariati, le persone senza attività lucrativa che conseguono redditi modesti e, secondo il Cantone, i lavoratori indipendenti hanno diritto a un assegno familiare di almeno 200 franchi al mese per ogni figlio di età inferiore ai 16 anni e a un assegno di formazione di almeno 250 franchi per ogni figlio di età compresa tra 16 e i 25 anni.

I Cantoni sono liberi di versare prestazioni più elevate o di estendere il diritto anche i lavoratori indipendenti. Gli assegni familiari sono finanziati da contributi salariali dei datori di lavoro, dalla Confederazione e dai Cantoni.
Alle persone che lavorano nel settore agricolo si applica una normativa speciale, che per le famiglie delle regioni di montagna prevede un supplemento di 20 franchi, finanziato esclusivamente dalla Confederazione e dai Cantoni.

Nel marzo 2011, il Parlamento ha deciso di estendere il campo d'applicazione della LAFam ai lavoratori indipendenti. Dal 1° gennaio 2013, data in cui entrerà in vigore la modifica di legge, anche i lavoratori indipendenti avranno diritto agli assegni familiari in tutta la Svizzera.

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