Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti AVS (1° pilastro)
Introdotta nel 1948, l'AVS, deve garantire il fabbisogno vitale nella vecchiaia o in caso di decesso del coniuge o di uno o entrambi i genitori (rendita di vecchiaia, rendita vedovile e rendita per orfani).
Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera o vi sono domiciliate sono obbligatoriamente assicurate e sono tenute a versare contributi.
Assicurazione invalidità AI (1° pilastro)
L'AI, introdotta nel 1960, si prefigge di (re)integrare nel mondo del lavoro le persone in età lavorativa affette da infermità congenita o portatrici di disabilità dovute a malattia o infortunio. Se la (re)integrazione non è possibile, l'AI versa una rendita.
Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera o vi sono domiciliate sono obbligatoriamente assicurate e sono tenute a versare contributi
Prestazioni complementari PC (1° pilastro)
I beneficiari di una rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti hanno diritto alle prestazioni complementari qualora il loro reddito non bastasse a coprire il fabbisogno esistenziale, vale a dire quando le spese riconosciute dalla legge superano i redditi computabili.
Le PC sono finanziate dalla Confederazione, dai Cantoni e in parte dai Comuni mediante il gettito fiscale.