Divieto di importazione di pellicce ottenute infliggendo sofferenze agli animali: prolungati i termini per l’adeguamento della produzione
Berna, 05.06.2026 — Nella seduta del 5 giugno 2026, il Consiglio federale ha prolungato i termini previsti dalle disposizioni transitorie relativi al divieto di importazione di prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali, in vigore dal 1° luglio 2025. Le aziende produttrici disporranno così del tempo necessario per adeguare i loro sistemi di produzione al futuro programma di certificazione delle pellicce. Per ottenere tale certificazione occorrerà infatti apportare estesi miglioramenti in termini di benessere animale ai siti di produzione. Conformemente alle nuove disposizioni transitorie, dal 1° luglio 2029 non potranno più essere importati e dal 1° luglio 2030 non potranno più essere venduti prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali.
Il 28 maggio 2025, il Consiglio federale aveva approvato un divieto di importazione e di vendita dei prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Le modifiche delle pertinenti ordinanze concernenti l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali sono entrate in vigore il 1° luglio 2025 e prevedevano un periodo transitorio per il divieto di importazione fino al 30 giugno 2027 e un periodo transitorio per il divieto di vendita fino al 30 giugno 2029. I divieti sono accompagnati da un programma di certificazione che l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sta attualmente elaborando. Questo programma definisce i requisiti per una produzione di pellicce che non infligge sofferenze agli animali e richiede un totale adeguamento degli attuali siti di produzione, ad esempio di infrastrutture quali i parchi.
Affinché l’industria delle pellicce e il commercio al dettaglio abbiano il tempo necessario per attuare questi cambiamenti, nella seduta del 5 giugno 2026 il Consiglio federale ha prolungato di due anni, ossia fino al 30 giugno 2029, le disposizioni transitorie relative al divieto di importazione dei prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali e di un anno, ossia fino al 30 giugno 2030, il periodo transitorio per il divieto di vendita. A decorrere da queste date, potranno essere importate a titolo commerciale e vendute soltanto pellicce provenienti da produzioni che rispettano il programma di certificazione dell’USAV.
Primo programma di certificazione basato sui principi guida della WOAH
Nella maggior parte dei casi la produzione internazionale di pellicce non soddisfa i requisiti di una produzione rispettosa del benessere animale secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (WOAH), in particolare per quanto riguarda le dimensioni delle gabbie, i metodi di uccisione o le condizioni che consentono agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. Il Consiglio federale ritiene che nella produzione di pellicce sia necessario un cambio di paradigma, come conferma anche un rapporto dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare pubblicato nel luglio del 2025.
Nel quadro del programma di certificazione in corso di elaborazione, in futuro organismi esterni certificheranno le aziende produttrici che rispettano i principi guida della WOAH. Il programma ha una validità internazionale, è il primo nel suo genere e, in materia di protezione degli animali, si spinge oltre gli attuali sistemi di certificazione delle pellicce adottati dall’industria e dagli operatori del mercato.
Maggiore tutela di animali e consumatori
In futuro, le consumatrici e i consumatori potranno partire dal presupposto che le pellicce vere vendute in Svizzera siano conformi ai principi guida della WOAH e al programma di certificazione dell’USAV. In tal modo si migliorerà sia il benessere degli animali sia la trasparenza nei confronti di chi acquista prodotti di pellicceria. L’USAV elaborerà i punti chiave del programma di certificazione entro la fine del 2026.
Iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)»
Il 28 maggio 2025, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l’Iniziativa pellicce, che raccomanda di respingere e a cui ha contrapposto un controprogetto indiretto. In questo modo intende vietare l’importazione, il transito e il commercio di pellicce e di prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Volendo agire rapidamente, il Consiglio federale ha anche emesso un divieto di importazione a livello di ordinanza entrato in vigore il 1° luglio 2025.
Maggiori informazioni: Importazione di pellicce