Parità
In Svizzera nessuno può essere svantaggiato o discriminato a causa del sesso o di una disabilità. La Confederazione è tenuta a garantire l’uguaglianza e a eliminare eventuali svantaggi.
Uguaglianza fra donna e uomo
La parità tra i sessi è iscritta nella Costituzione federale dal 1981. La pertinente disposizione conferisce alla Confederazione il compito di garantire l’uguaglianza di diritto e di fatto e prevede il diritto allo stesso salario per un lavoro di uguale valore.
La legge federale sulla parità dei sessi, entrata in vigore nel 1996, concretizza questo mandato costituzionale nella vita professionale, vieta la discriminazione diretta o indiretta in tutti i rapporti di lavoro e promuove la parità nel mondo del lavoro.
L’organo federale competente in materia è l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU), che fa parte del Dipartimento federale dell’interno (DFI).
Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU)
Pari opportunità delle persone con disabilità
Dal 2004 le persone con disabilità possono appellarsi alla legge per difendersi contro svantaggi e discriminazione. Questo vale in particolare per l’accesso agli immobili, le prestazioni, i trasporti pubblici e per la formazione e il perfezionamento. Secondo la Costituzione federale e la legge sui disabili va promossa l’uguaglianza tra persone con e senza disabilità e devono essere eliminati gli svantaggi di diritto o di fatto.
L’organo federale competente in materia è l’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) del Dipartimento federale dell’interno (DFI).
Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD)
Basi legali
Articolo 8 della Costituzione federale
