Prestazioni

La legge sui disabili (LDis) si applica alle prestazioni fornite da privati, da imprese dotate di concessione d'infrastruttura ai sensi dell'articolo 5 della legge federale sulle ferrovie (Lferr) o di concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) e da enti pubblici. Per prestazione si intende ogni servizio offerto alla collettività da enti pubblici, quali il registro fondiario o il registro di commercio, o da privati, quali ristoranti, alberghi, piscine o organizzatori di spettacoli (prestazioni culturali).

Per maggiori informazioni si veda la scheda di approfondimento 4: prestazioni destinate al pubblico:

https://www.edi.admin.ch/content/edi/it/home/fachstellen/ufpd/diritto/schweiz/behindertengleichstellungsgesetz-behig/dienstleistungen.html